C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Virtus Villaurbana Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 34 Delegazione LND di Oristano del 07.12.2022 Gara: “Virtus Villaurbana / Atletico Cabras Calcio” del 04.12.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Oristano

Reclamo proposto da: Pol. Virtus Villaurbana Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 34 Delegazione LND di Oristano del 07.12.2022 Gara: “Virtus Villaurbana / Atletico Cabras Calcio” del 04.12.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Oristano

La Società Virtus Villaurbana ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 34 del 7 dicembre 2022 della Delegazione LND di Oristano, con la quale, in relazione alla partita in epigrafe, è stata comminata la sanzione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse, con provvedimento di sospensione della esecuzione della sanzione, subordinato ad un periodo di prova di un anno, per la violazione del comma IV dell’articolo 28 del C.G.S. Nell’atto di impugnazione, la Società Sportiva contesta in toto il contenuto del referto arbitrale e la direzione di gara in generale, ritenuta faziosa e, riguardo ai fatti oggetto di reclamo, ritiene che gli insulti provenienti dagli spalti, non avessero i connotati discriminatori, in ragione della identità sessuale tra le sostenitrici individuate e lo stesso arbitro. La Virtus Villaurbana conclude chiedendo “di derubricare la sanzione inflitta dal giudice sportivo riguardo il punto contestato, ritenendo l'eventuale offesa certamente ingiuriosa ma non discriminatoria”. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, sentito il Presidente della Società, preliminarmente evidenzia che il ricorso è palesemente inammissibile in quanto presentato in palese violazione dell'art. 137 comma III C.G.S. La disposizione, come è noto, alla lettera c) prevede, tra i casi in cui l'impugnazione non è ammissibile la “squalifica del campo di gioco per una giornata di gara”. Posto che, come esplicitamente precisato anche dal Presidente della Società nella audizione odierna, l'unica sanzione impugnata è proprio quella della squalifica del campo per una sola giornata, per gli esposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello

DELIBERA

di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando la sanzione adottata dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento del contributo.

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