C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 09/01/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D AUDAX PADRU Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 34 Delegazione LND di Olbia-Tempio del 22.12.2022 Gara: “M.B. Orange / Audax Padru” del 17.12.2022 Campionato: Terza Categoria Olbia-Tempio

Reclamo proposto da: A.S.D AUDAX PADRU Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 34 Delegazione LND di Olbia-Tempio del 22.12.2022 Gara: “M.B. Orange / Audax Padru” del 17.12.2022 Campionato: Terza Categoria Olbia-Tempio

La Società Audax Padru ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 34 del 22 dicembre 2022, Delegazione Olbia-Tempio, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per cinque gare effettive al calciatore Stefano Filigheddu, per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui al CO I, lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S. La Società reclamante nel proprio atto, pur ammettendo che il proprio tesserato ha tenuto una condotta censurabile al cospetto del Direttore di gara, nega tuttavia che lo stesso si sia reso responsabile degli ulteriori fatti addebitatigli, in particolare, contesta la decisione di prime cure nel punto in cui il proprio giocatore, in una seconda fase, avrebbe minacciato l’arbitro, dopo aver tentato di raggiungerlo fuori dal campo. Conclude la reclamante, chiedendo la riduzione della squalifica in aderenza alla riconosciuta responsabilità del Filigheddu per la condotta non contestata. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, osserva che, dalla esposizione dei fatti formulata nel reclamo, non si ravvisano elementi idonei a confutare la ricostruzione, coerente e lineare, riportata nel supplemento del rapporto di gara. Rileva infatti la Corte che l’arbitro, nella sua descrizione, dapprima individua senza esitazione il tesserato presente sugli spalti, e successivamente descrive analiticamente la sequenza delle condotte da questi poste in essere, nonché gli epiteti proferitigli. Sulla scorta di quanto appena esposto appare corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine dell’articolo 36 CO I lett. A) del C.G.S., che punisce la condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara. Nel caso di specie, la rievocazione dei fatti evinta dall’atto di reclamo, anche in relazione alla circostanza che il tesserato non avrebbe reiterato la condotta perché allontanatosi ben prima della fine della partita, non è supportata da alcun elemento obiettivo di riscontro, atto ad incrinare l’attendibilità delle attestazioni arbitrali, di cui si ricorda il riservato privilegio disposto dall’articolo 61, comma 1° del C.G.S. Questa Corte rileva altresì che, pur nella loro corretta esposizione, i fatti riportati dall’arbitro, assolutamente gravi e censurabili, possono essere comunque circoscritti alla fattispecie di cui sopra, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, atteso che la sanzione inflitta dal G.S. appare, nel caso concreto, severa in relazione alla condotta, certamente punibile, del tesserato che, tuttavia, non ha mai travalicato il limite della protesta, veemente e scomposta, mai sfociata in alcun modo in un contatto fisico, che avrebbe altrimenti inquadrato l’episodio nella fattispecie più grave. Considerando pertanto la reiterazione della condotta, comprovata dalla lettura del supplemento al rapporto arbitrale, appare comunque congruo ridurre la squalifica a quattro gare effettive. Per questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica al calciatore Stefano Filigheddu a quattro giornate effettive. Si dispone la restituzione del contributo.

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