C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: N.G.S. Paulese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 66 del C.R. Sardegna del 07.01.2023 Gara: “Idolo / Paulese” del 04.01.2023 Campionato: Promozione, girone B

Reclamo proposto da: N.G.S. Paulese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 66 del C.R. Sardegna del 07.01.2023 Gara: “Idolo / Paulese” del 04.01.2023 Campionato: Promozione, girone B

La Corte Sportiva d’appello a Livello Territoriale, - visto il tempestivo reclamo proposto dalla N.G.S. Paulese avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 66 del 7.1.2023 con la quale è stata irrogata al calciatore Idrissi Hanafi Ayoub la squalifica per n. 5 gare effettive con la seguente motivazione: “lontano dall’azione di gioco colpiva con una manata al collo un avversario. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si poneva faccia a faccia con direttore di gara contestandolo e lo attingeva per due volte alla tibia con la punta del piede, senza tuttavia causargli dolore”; - letti gli atti ed in particolare il referto arbitrale nel quale si da atto dei seguenti fatti commessi dal calciatore Idrissi Hanafi Ayoub: al 5’ del II° tempo colpiva con una manata il collo di un avversario con il pallone non a distanza di gioco; lo stesso alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione urlava contro il direttore di gara ponendosi faccia a faccia a quest’ultimo e lo colpiva due volte con la punta del piede sulla tibia, senza peraltro provocargli dolore; - rilevato che la società reclamante ha domandato la riduzione della squalifica del calciatore “in misura equamente rapportata alla gravità effettiva dei fatti”, adducendo a sostegno dell’impugnazione – per ciò che qui interessa - che il proprio calciatore si sarebbe limitato a contestare il giudizio arbitrale tenendosi sempre a debita distanza anche uscendo dal campo; - ritenuto che il reclamo possa essere accolto solo in parte in punto di quantificazione della sanzione per le ragioni che seguono: a) la società reclamante ha effettuato una contestazione del tutto generica dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata, limitandosi, in sostanza, a negare il contatto fisico tra l’arbitro e il calciatore ma senza fornire alcun elemento concreto idoneo a scalfire l’attendibilità di quanto circostanziatamente affermato nel referto arbitrale, il quale a norma dell’art. 61, comma 1, c.g.s. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, né sul punto ha dedotto mezzi di prova (tale non potendosi considerare la generica richiesta di audizione del presidente della società stessa o di suo delegato per chiarimenti sull’accaduto, peraltro forniti in udienza); b) la sanzione della squalifica del calciatore per n. 5 giornate effettive irrogata dal Giudice Sportivo - pur essendo rispettosa delle disposizioni di riferimento: l’art. 36 c.g.s., infatti, prevede alla lett. b) la sanzione minima della squalifica di n. 4 giornate in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico; l’art. 38 c.g.s. prevede, invece, la sanzione minima della squalifica di n. 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori o persone presenti alla gara (fatto questo pacificamente commesso in quanto sul punto non vi è stata contestazione) - sempre applicando il principio della continuazione può essere contenuta in n. 4 giornate con ciò valorizzandosi la concitazione data dall’agonismo della gara e la contestualità dei fatti commessi, nonché il contatto fisico minimo quanto a modalità ed entità con il direttore di gara.

P.Q.M. DELIBERA

 in parziale accoglimento il reclamo, di ridurre a n. 4 le giornate di squalifica nei confronti del calciatore Idrissi Hanafi Ayoub. Dispone la restituzione del contributo.

 

 

 

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