C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 14/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. POL. LUOGOSANTO Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023 Gara: “Luogosanto – Stintino” del 28.01.2023 Campionato: Promozione, girone C

Reclamo proposto da: A.S.D. POL. LUOGOSANTO Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 86 del C.R. Sardegna del 02.02.2023 Gara: “Luogosanto - Stintino” del 28.01.2023 Campionato: Promozione, girone C

La A.S.D. Pol. Luogosanto ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 86 del 2 febbraio 2023, poi rettificata nel C.U. n°88, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata comminata la sanzione sportiva della squalifica per tre gare effettive al calciatore Samuele Truddaiu, per condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, per l’espulsione rimediata. La Società reclamante lamenta, preliminarmente, un errore tecnico dell’arbitro nella valutazione del fallo che avrebbe determinato lo stesso ad estrarre il cartellino rosso, in occasione di una chiara azione da goal, nonché l’esistenza di un errore formale, quando nella decisione viene riportata la dicitura “… per doppia ammonizione…”, locuzione poi corretta, appunto, con la rettifica di cui sopra da parte dello stesso G.S..

Nel merito, rileva altresì che nessun epiteto è stato rivolto dal proprio tesserato nei confronti dell’arbitro, specificando all’uopo che, dopo il provvedimento dell’espulsione, il calciatore si sarebbe allontanato senza proferire alcunché. Conclude la reclamante chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata, allegando, a supporto della propria tesi, un file video. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, rammenta che:  ex art. 61, comma 1 C.G.S. il referto di gara fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara;  ex art. 58 C.G.S. i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati dagli organi di giustizia sportiva solo nei casi previsti dall’ordinamento federale e, in virtù di quanto prevede il 2° comma del citato art.61, questi sono limitati alle sole ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. La tesi proposta dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali ed è smentita dalla chiarezza espositiva dei fatti narrati nel referto. Il reclamo appare pertanto manifestamente infondato. Per questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l’effetto confermare la sanzione applicata al tesserato Truddaiu Samuele in primo grado. Dispone l’incameramento del contributo.

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