C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 21/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Pol ISILI Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 89del C.R. Sardegna del 09.02.2023 Gara: “Freccia Parte Montis – Isili” del 04.02.2023 Campionato: Prima Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. Pol ISILI Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 89del C.R. Sardegna del 09.02.2023 Gara: “Freccia Parte Montis - Isili” del 04.02.2023 Campionato: Prima Categoria

La Società ASD Polisportiva Isili ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la squalifica del calciatore Peis Mattia per cinque gare effettive, per condotta violenta nei confronti di un avversario. La società reclamante, nel proprio atto, ha chiesto la riduzione della squalifica del proprio tesserato, ritenendo la stessa eccessiva in relazione ai fatti. Si è proceduto a sentire il Presidente della reclamante, che ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nell'atto introduttivo, contestando in maniera ancora più intensa l'operato dell'arbitro nella circostanza, ma senza fornire elementi ulteriori e diversi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che l’atto di gravame non offre argomentazione alcuna che possa in qualche modo infirmare quanto riferito dal Direttore di Gara, il quale ha analiticamente descritto la condotta, peraltro particolarmente grave, del calciatore Peis nelle circostanze descritte in referto. Nessun pregio può essere ascritto alle circostanze dedotte dalla Società reclamante, che ha genericamente contestato il contenuto del referto di gara (definito "incompleto, non veritiero e con evidenti omissioni"), definendo l'arbitro "non all’altezza di una conduzione serena dell’incontro (sempre lontano dalle azioni di gioco)" nonché soggetto che "ha palesato evidenti lacune sulla conoscenza del regolamento di gioco della FIGC", facendo riferimento, per quest'ultima contestazione, al contenuto dei rilievi fotografici allegati al ricorso (peraltro del tutto inconferenti rispetto all'oggetto del presente procedimento). Tali argomentazioni si appalesano evidentemente irrituali ed errate, da un lato perché basate (l'ultima), su elementi (le foto) del tutto irrilevanti e inammissibili nel presente procedimento, dall'altro comunque non pertinenti e insufficienti a superare il privilegio di prova che l’art. 61 co I C.G.S. riserva ai referti arbitrali. Ciò premesso, questa Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto ricondotta dal G.S. nella fattispecie più grave di cui all’articolo 38 C.G.S., in considerazione della puntuale ricostruzione dei fatti riportata dal Direttore di Gara nel proprio referto che ben evidenzia il contegno tenuto dal calciatore Peis il quale, seduto in panchina, durante una interruzione del gioco si avvicinava di corsa a un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un fallo e lo colpiva con un forte pugno al volto. Tale elemento ha trovato conferma nel tenore dello stesso ricorso, nonché dalle parole del presidente sentito che, all'udienza odierna, non ha comunque negato i fatti e il loro svolgimento così come descritto nel supplemento al referto di gara. La stessa misura della squalifica per cinque giornate corrisponde al minimo edittale previsto per le ipotesi di particolare gravità dal capoverso dell'art. 38 C.G.S. Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la squalifica del calciatore Peis Mattia per cinque gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo.

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