C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/12/2022 – Delibera – gara del 18/12/2022 OZIERESE 1926 – CIVITAS TEMPIO A.S.D
gara del 18/12/2022 OZIERESE 1926 - CIVITAS TEMPIO A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
-riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Kralia Yaroslav, nato il 04.08.2008, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 1-2 per il Civitas Tempio) nelle file della società Civitas Tempio A.S.D., inserito in distinta con il n. 7, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al minuto 32 del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Kralia Yaroslav, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (18.12.2022) in favore della società Civitas Tempio; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Kralia Yaroslav ha dunque preso parte alla gara a margine senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., viste le disposizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F. e l'art.19 del "FIFA Regulations on Status and status of Players"
DELIBERA,
ai sensi dell'art. 10 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Civitas Tempio A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore dell'Ozierese 1926; C.U. N°63 pag.19 - di inibire a tutto il 18.01.2023 il dirigente accompagnatore Careddu Giovanni Maria (Civitas Tempio), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara giovane calciatore non tesserato e privo di copertura assicurativa federale.