C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PADULE IN MERITO ALLA GARA REAL PADULE – PONTE FELCINO 1945 DISPUTATASI A SEMONTE IL 18.09.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.09.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CECCARELLI MATTIA PER TREDICI GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PADULE IN MERITO ALLA GARA REAL PADULE – PONTE FELCINO 1945 DISPUTATASI A SEMONTE IL 18.09.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.09.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CECCARELLI MATTIA PER TREDICI GARE.

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 20.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE

 IL DIRETTORE di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal giocatore Ceccarelli Mattia nei confronti del medesimo arbitro nonché del calciatore avversario. La sanzione comminata dal G.S. corrisponde al minimo edittale ed è, pertanto, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa reclamo

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