C.R. UMBRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 2 del 7/07/2022 – Delibera – nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 18111/392 pfi 21-22/PM/rn del 26.05.2022. NEI CONFRONTI DI – Sig. Giacomo BARBETTA all’epoca dei fatti tesserato ASD BM8 Spoleto; – Sig. Saverio PROIETTI all’epoca dei fatti tesserato della USD Cascia; – ASD BM8 Spoleto; – USD Cascia. per rispondere degli addebiti all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 18111/392 pfi 21-22/PM/rn del 26.05.2022. NEI CONFRONTI DI - Sig. Giacomo BARBETTA all’epoca dei fatti tesserato ASD BM8 Spoleto; - Sig. Saverio PROIETTI all’epoca dei fatti tesserato della USD Cascia; - ASD BM8 Spoleto; - USD Cascia. per rispondere degli addebiti all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig.ri Giacomo BARBETTA e Saverio PROIETTI, nonché le società ASD BM8 Spoleto ed USD Cascia per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento, al quale integralmente si rinvia. All’udienza di trattazione del 23/06/2022 erano presenti: l’Avv. Edoardo D’Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il Sig. Vittorio MONTESI per la ASD BM8 Spoleto in qualità di Direttore Generale. ******** Preliminarmente il Tribunale prende atto dell’avvenuta definizione del procedimento a carico della società ASD BM8 Spoleto, ai sensi dell’Art. 127 CGS mediante, il quale la società ed il rappresentante della Procura hanno concordato la sanzione di € 666,00 di ammenda, come da relativo verbale sottoscritto dalle parti e dalle stesse prodotto. Quanto alla posizione dei Sig.ri Giacomo BARBETTA e Saverio PROIETTI, nonché la società USD Cascia, il Tribunale rileva che i fatti contestati trovano riscontro dalla complessiva valutazione della documentazione in atti quanto, nonché dal comportamento processuale dei deferiti i quali, regolarmente citati per l’udienza odierna, non si sono presentati né hanno svolto attività difensiva. I fatti di cui al deferimento stessi integrano senza alcun dubbio le violazioni contestate, ovverosia il disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 28 commi 1 e 2 del CGS, in quanto le frasi pronunciate nei confronti del calciatore TOUREY LAMIN dal BARBETTA (“ti rimando a casa tua brutto negro”) e dal PROIETTI (“negro di merda”) configurano obiettivamente espressioni a contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.

Raggiunta dunque la prova dell’addebito per entrambi i calciatori deferiti e, per quanto concerne la USD Cascia, per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 e 28 comma 5 C.G.S., il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale e segnatamente:  la squalifica per 10 giornate di gara ai Sig.ri Giacomo BARBETTA e Saverio PROIETTI,  l’ammenda di €. 1.000,00 alla società USD Cascia.

PQM

Il Tribunale: - dichiara congrua la sanzione di € 666,00 di ammenda alla Soc. BM8 SPOLETO concordata tra le parti ex art. 127 CGS; - applica nei confronti: del Sig. Giacomo BARBETTA la squalifica per 10 giornate effettive di gara; del Sig. Saverio PROIETTI la squalifica per 10 giornate effettive di gara; della società USD Cascia l’ammenda di €. 1.000,00.

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