C.R. UMBRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 5 del 20/07/2022 – Delibera – nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 7970/365 pfi 21-22/PM/ag del 14.04.2022. NEI CONFRONTI DI – Sig. Lorenzo MECHETTI all’epoca dei fatti tesserato ASD C. Massa Martana; – Sig. Damian Gabriel SCIACCA all’epoca dei fatti tesserato della società Orvietana Calcio Srl; – Sig. Danilo GRECO all’epoca dei fatti tesserato della società Orvietana Calcio Srl; – Società ASC D. Massa Martana; – Società Orvietana Calcio Srl. per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 7970/365 pfi 21-22/PM/ag del 14.04.2022. NEI CONFRONTI DI - Sig. Lorenzo MECHETTI all’epoca dei fatti tesserato ASD C. Massa Martana; - Sig. Damian Gabriel SCIACCA all’epoca dei fatti tesserato della società Orvietana Calcio Srl; - Sig. Danilo GRECO all’epoca dei fatti tesserato della società Orvietana Calcio Srl; - Società ASC D. Massa Martana; - Società Orvietana Calcio Srl. per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig.ri MECHETTI Lorenzo, SCIACCA Damian Gabriel e GRECO Danilo, nonché le società ASC D. Massa Martana e Società Orvietana Calcio Srl, per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento, del 14.04.2022. All’udienza di trattazione del 14/07/2022 sono presenti: l’Avv. Edoardo D’Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, l’Avv. PAOLINI Nicola per il Sig. Lorenzo MECHETTI e l’Avv. SOLINI Andrea Colalè per Damian Gabriel SCIACCA, Danilo GRECO e la società Orvietana Calcio Srl, i quali concludono come in atti.

A scioglimento della riserva assunta al termine dell’udienza odierna, il Tribunale ha pronunciato la seguente decisione: Dichiara la responsabilità degli incolpati per le violazione rispettivamente loro ascritte ed applica nei confronti dei medesimi le seguenti sanzioni: al Sig. Lorenzo MECHETTI la squalifica per 08 giornate effettive di gara;  al Sig. Damian Gabriel SCIACCA la squalifica per 03 giornate effettive di gara; al Sig. Danilo GRECO per 03 giornate effettive di gara; tutte da scontarsi nelle gare ufficiali. alla società USD ASC D. Massa Martana l’ammenda di €. 500,00. alla società Orvietana Calcio Srl l’ammenda di €. 600,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei Deferiti. Per quanto riguarda la posizione del sig. Lorenzo Mechetti, è agli atti la dichiarazione rilasciata dal sig. Rocco Guazzaroni ai rappresentanti della Procura federale il 28/1/2022, nella quale il tesserato riferisce di essere stato vittima di un’aggressione da parte del predetto calciatore del Massa Martana mentre si trovava all’interno dell’autovettura del suo compagno di squadra Mario Di Patrizi; il sig. Guazzaroni afferma che il Mechetti, dopo aver sferrato un calcio alla parte posteriore del veicolo, apriva la portiera posteriore del lato passeggero e lo colpiva con dei pugni, reiterando l’aggressione con calci e pugni anche dopo l’intervento di un compagno di squadra del Guazzaroni, sig. Francesco Flavioni, che lo aveva momentaneamente allontanato. Tale ricostruzione dei fatti, proveniente dalla vittima dell’aggressione, è confermata dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dal sig. Mario Di Patrizi il 28/1/2022 e dal sig. Francesco Flavioni l’11/3/2022. Alla luce di tali emergenze istruttorie, per quanto è dato accertare in questa sede di giustizia sportiva, l’addebito mosso al sig. Lorenzo Mechetti risulta accertato; la sanzione da applicare al caso di specie è individuabile, a parere del Tribunale, nella squalifica per 08 giornate effettive di gara.

Per quanto riguarda i sig.ri Damian Gabriel Sciacca e Danilo Greco, emerge dagli atti che essi abbiano tentato di aggredire il sig. Lorenzo Mechetti impugnando, il primo, una barra di ferro e, il secondo, un oggetto di ferro più piccolo, forse parte di un cancello. L’episodio è descritto sia dal sig., Stefano Fabiani (cfr. deposizione 11/3/2022) sia dal sig. Felice Gesuele (cfr. deposizione 11/3/2022), dalle cui dichiarazioni, congiuntamente esaminate, si può ritenere provato l’addebito mosso ai due deferiti; la sanzione da applicare al caso di specie è individuabile, a parere del Tribunale, nella squalifica per 03 giornate effettive di gara a carico di ciascuno dei calciatori. Dall’accertamento delle responsabilità dei predetti soggetti consegue la responsabilità oggettiva delle due Società per le quali gli stessi erano tesserati all’epoca dei fatti; il Tribunale ritiene congruo applicare alla ASC.D Massa Martana l’ammenda di € 500,00 e alla Orvietana Calcio Srl l’ammenda di € 600,00.

 

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