C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 52 del 14/10/2022 – Delibera – gara del 17/ 9/2022 VIRTUS FOLIGNO A.S.D. – POZZO

gara del 17/ 9/2022 VIRTUS FOLIGNO A.S.D. - POZZO

PREMESSO CHE nel corso della partita il direttore di gara veniva violentemente aggredito da un calciatore della Virtus Foligno (in particolare, il predetto gli metteva le mani intorno al collo con violenza); CHE l’aggressore veniva, in un primo tempo, identificato con Del Canto Carmine (n. 7 Virtus Foligno) il quale veniva squalificato per 15 mesi; CHE la Virtus Foligno impugnava la decisione, affermando che l’arbitro fosse incorso in un errore di persona nell’identificazione dell’aggressore, che doveva individuarsi in CUDIA Fabio e non in Del Canto Carmine; CHE dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella seduta del 29.09.2022, il direttore di gara, posto dinanzi ai predetti calciatori escludeva che, effettivamente, fosse il Del Canto Carmine l’aggressore affermando, tuttavia, di non essere neppure sicuro che l’autore dell’aggressione potesse individuarsi con certezza in Cudia Fabio; CHE, pertanto, annullata la squalifica del Del Canto, si rende necessaria l’applicazione dell’art. 6 comma 2 CGS, il quale prevede che “Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”; CHE, al momento dell’aggressione (minuto 41º del primo tempo) il capitano della Virtus Foligno era il n. 2 Cesarini Marco; CHE, pertanto, fintanto che non verrà individuato l’autore dell’aggressione, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2023 deve essere applicata temporaneamente nei confronti del citato Cesarini Marco.

D E L I B E R A DI COMMINARE,

ai sensi dell’art. 6, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, al calciatore n. 2 della Virtus Foligno CESARINI Marco, la squalifica fino al 31.12.2023 (Si specifica che, ai sensi dell’art. 35 comma 7 CGS, detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative, finalizzate al contrasto degli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, come previsto dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. n.256/A del 27.01.2016).

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