F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0076/CFA pubblicata il 27 Febbraio 2023 (motivazioni) – Sig. Marco Cavaliere

Decisione/0076/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0088/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Baliva – Componente

Elio Toscano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente decisione

DECISIONE

Sull'istanza di riabilitazione n. 0088/CFA/2022-2023, proposta dal sig. Marco Cavaliere in data 26.01.2023;

Vista l’istanza di riabilitazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza del 15.02.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Elio Toscano e uditi gli Avv.ti Federico D'Avirro per il Sig. Cavaliere ed Enrico Liberati per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata a mezzo PEC del difensore il 26 gennaio 2023, il signor Marco Cavaliere, nato a Portoferraio (LI) il 30 settembre 1991, chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

Il richiedente premette che la Commissione disciplinare nazionale FIGC, con decisione del 17 maggio 2012, gli comminava la sanzione disciplinare della squalifica fino al 17 maggio 2017, disponendo contestualmente la preclusione definitiva alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (testo previgente dell’art. 19, comma 3 CGS).

Quanto ai fatti che hanno dato origine alla sanzione, essi si riferiscono alla gara svoltasi il 13 maggio 2012 tra le squadre A.S.D. VENTURINA CALCIO e A.S.D. AUDACE ISOLA D’ELBA (campionato 2^ categoria 2011-2012). In particolare, dalla suddetta decisione emerge che “il Cavaliere, espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con due pugni al volto il D.G.,

provocandogli una ferita al labbro e a un occhio. Non domo, aggrediva l’arbitro, nel frattempo caduto a terra, con calci alla schiena e schiaffi al volto. A causa delle gravi conseguenze fisiche riportate nell’aggressione, il D.G. era costretto a sospendere definitivamente l’incontro”. Successivamente visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piombino, l’arbitro veniva riscontrato affetto da lesioni personali guaribili in 7 gg., s.c.

2. Relativamente alla sussistenza delle condizioni previste l’art. 42 C.G.S. per la concessione del beneficio cui aspira, il richiedente:

- rappresenta che il 17 maggio 2020 è trascorso il periodo di tre anni dal giorno in cui la sanzione era stata scontata ed estinta, sicché è da ritenere maturato il termine previsto dall’art. 42 detto per la presentazione dell’istanza;

- afferma di non aver tratto alcun vantaggio economico diretto o indiretto dal fatto sanzionato; - dichiara di non essere stato destinatario di misure di prevenzione, né di alcuna condanna in sede penale, civile e sportiva successivamente alla sanzione de qua (allega certificato del casellario giudiziario);

- pone in evidenza che, in seguito all’accaduto, spontaneamente e previo accordo stragiudiziale, ha provveduto a versare un risarcimento di 10.000 euro alla persona offesa, che si era quindi astenuta dal procedere legalmente nei suoi confronti per le lesioni lievissime subite;

- aggiunge che immediatamente dopo l’evento e negli anni successivi “ si determinava volontariamente” a svolgere attività ̀ di carattere sociale ed assistenziale presso la “Pubblica Assistenza e Protezione Civile Croce Verde Portoferraio”, presso la “Propositura di San Giuseppe ONLUS Portoferraio” e presso “l’Associazione volontari insieme per l’Elba ODV Portoferraio” e al riguardo allega dichiarazioni dei rispettivi presidenti;

- conclude sottolineando che il “periodo di osservazione neutro” di oltre dieci anni, insieme alle mutate condizioni personali sopra descritte fanno presumere che l’infrazione non sarà ̀ ripetuta.

3. Intervenendo in camera di consiglio, l’Avv. Federico D'Avirro ribadisce quanto esposto nell’istanza, sottolineando l'attività di volontariato svolta dall’interessato dopo l’irrogazione della sanzione. A sua volta, l’avv. Liberati, rappresentante della Procura federale, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell’istanza per la mancata notifica alla Procura. Nel merito, ritiene che manchino i requisiti per l'applicazione dell'art. 42 CGS e conclude per il rigetto della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il Collegio è dell’avviso che l’intervento in camera di consiglio del rappresentante della Procura federale, che ha espresso in tale sede il parere obbligatorio prescritto dall’art. art. 42, comma 1°, CGS, consenta di superare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica alla Procura, considerato che risultano rispettati sia il principio del contraddittorio, poiché il difensore ha potuto contestualmente controdedurre, sia le esigenze di economicità del procedimento.

L’istanza è altresì ricevibile quanto al presupposto temporale fissato dall’art. 42, posto che il 17 maggio 2020 sono trascorsi tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione principale inflitta al signor Cavaliere.

5. Ciò premesso si può passare all’esame di merito e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, CGS per la concessione della riabilitazione: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”.

Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da Sezioni unite n. 22/2020 -2021), per i quali:

- le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente;

- l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo;

- relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

Nell’istanza di riabilitazione in trattazione le condizioni obiettive di cui alla lettera a) e b) possono ritenersi soddisfatte, posto che:

- dagli atti e per ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione;

- il richiedente ha reso autodichiarazione attestante la non interrotta condotta incensurabile sotto il profilo, civile, penale e sportivo, e il non assoggettamento a misure di prevenzione.

6. Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), questa Corte federale d’appello, con la recentissima decisione n. 71 del 23 febbraio 2023, ha chiarito che “Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva”.

Nel caso di specie, viene in evidenza che:

- il richiedente è stato punito con cinque anni di squalifica per condotte particolarmente gravi, ancor più censurabili per il ricorso alla violenza fisica che hanno causato lesioni personali guaribili in 7 gg;

- tali lesioni hanno riguardato il direttore di gara. Al riguardo occorre ribadire che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Inoltre – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023;)

- al Cavaliere è stata comminata contestualmente la sanzione accessoria della “preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC”, che - non è superfluo ricordarlo - ha sostituito la misura della radiazione in origine decisa dal Presidente federale su proposta dell’organo di giustizia sportiva, ma che non ne muta né i presupposti né il contenuto, vale a dire da una parte il riscontro del rilevante disvalore dei comportamenti sanzionati in via principale, dall’altro l’applicazione di uno sbarramento interdittivo per l’interessato alla permanenza nei ranghi della FIGC a qualsiasi titolo.

In ragione di quanto sin qui considerato, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorrano “ le particolari condizioni” previste dalla più volte citata lettera c) dell’art. 42 CGS per la concessione della riabilitazione, primariamente per la gravità del comportamento oggetto della sanzione, secondariamente per mancanza di riscontri apprezzabili sull’avvenuto ravvedimento e - non ultimo - per l’evidente sproporzione esistente tra l’interesse del sig. Cavaliere alla riabilitazione e l’interesse dell’Istituzione a riammetterlo nei ranghi.

Tantomeno si possono ritenere idonee a mutare le valutazioni del Collegio le ulteriori argomentazioni con le quali il richiedente ritiene sussistenti le “particolari condizioni” che gli consentirebbero di accedere al beneficio cui aspira, quali:

- l’aver raggiunto un accordo transattivo sul risarcimento del danno, che se pure rappresenta un’ammissione di responsabilità tra le parti, di fatto protegge l’autore del fatto dal rischio di azioni penali;

- l’aver prestato medio tempore e ininterrottamente opera di volontariato, peraltro genericamente descritta e priva di riferimenti concreti, nelle tre dichiarazioni firmate dai responsabili organizzativi delle stesse.

7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, non sussistono le condizioni previste all’art. 42 del C.G.S. per la concessione della riabilitazione richiesta e, pertanto, l’istanza non può essere accolta.

P.Q.M

Respinge la richiesta di riabilitazione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Elio Toscano                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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