FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 27/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ADAMOLI ASD LITTLE CLUB JAMES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gelasio ADAMOLI e della società A.S.D. LITTLE CLUB JAMES, avente ad oggetto la seguente condotta:

GELASIO ADAMOLI, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la A.S.D. Little Club James, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto la gara Little Club James – Sammargheritese 1903 dell’8.1.2023, valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Liguria, nonché anche della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante dichiarazioni rilasciate in un’intervista televisiva pubblicata sul canale “Youtube”;

A.S.D. LITTLE CLUB JAMES, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio MORELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LITTLE CLUB JAMES, e dal Sig. Gelasio ADAMOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gelasio ADAMOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LITTLE CLUB JAMES;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

 

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