FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 260/AA del 27/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BELVEDERE RIUNNO VILLAPIZZONE CDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Ennio BELVEDERE, Giorgio RIUNNO, e della società A.S.D. VILLAPIZZONE C.D.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENNIO BELVEDERE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Villapizzone C.D.A. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Giorgio Riunno non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la ASD Villapizzone C.D.A. in data 7.9.2022;

GIORGIO RIUNNO, calciatore tesserato per la società SSDARL Leone XIII Sport all’epoca dei fatti, in violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 7.9.2022 una richiesta di tesseramento per la società ASD Villapizzone C.D.A., nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società SSDARL Leone XIII Sport;

ASD VILLAPIZZONE C.D.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Ennio BELVEDERE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ENNIO BELVEDERE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VILLAPIZZONE C.D.A., e dai Sigg. Stefano RIUNNO e Licia CASAMASSIMA in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Sig. Giorgio RIUNNO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ennio BELVEDERE, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Giorgio RIUNNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VILLAPIZZONE C.D.A;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it