LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 167/DIV DEL 13/02/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera –
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; 167/499 considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.