C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 100 del 16/12/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TAVERNELLE CALCIO 1921 IN MERITO ALLA GARA PADULE – TAVERNELLE, DISPUTATASI A GUBBIO IL 08.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE ARCIONI SIMONE PER NR. 5 GARE; – SQUALIFICA ALLENATORE PAGLIACCIA CRISTIAN FINO AL 15.03.2023.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TAVERNELLE CALCIO 1921 IN MERITO ALLA GARA PADULE - TAVERNELLE, DISPUTATASI A GUBBIO IL 08.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE ARCIONI SIMONE PER NR. 5 GARE; - SQUALIFICA ALLENATORE PAGLIACCIA CRISTIAN FINO AL 15.03.2023.
HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva l’ inammissibilità del reclamo in quanto non preceduto dal relativo preannuncio di cui all’art. 76 comma 2 del C.G.S..
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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