C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 100 del 16/12/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POZZO IN MERITO ALLA GARA POZZO – PIETRAFITTA, DISPUTATASI A POZZO IL 04.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE BORSCHIA ORLANDO PER CINQUE GARE.

 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POZZO IN MERITO ALLA GARA POZZO – PIETRAFITTA, DISPUTATASI A POZZO IL 04.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE BORSCHIA ORLANDO PER CINQUE GARE.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva la inammissibilità del reclamo in quanto non preceduto dal relativo preannuncio di cui all’art. 76 comma 2 del C.G.S..

P.Q.M

Dichiara l’inammissibilità del reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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