C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 106 del 23/12/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALZOLARO IN MERITO ALLA GARA VIOLE – CALZOLARO, DISPUTATASI A VIOLE DI ASSISI IL 04.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATOPRE CERBELLA ENRICO PER TRE GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALZOLARO IN MERITO ALLA GARA VIOLE - CALZOLARO, DISPUTATASI A VIOLE DI ASSISI IL 04.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATOPRE CERBELLA ENRICO PER TRE GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 22.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dal referto arbitrale emerge univocamente il comportamento gravemente offensivo e protestatario posto in essere dall’allenatore Cerbella nei confronti del Direttore di gara nonché il tentativo dell’allenatore di entrare nello spogliatoio dell’arbitro. La sanzione inflitta dal G.S. è congrua rispetto ai fatti e, pertanto meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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