C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 115 del 13/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA 1950 IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – BEVAGNA, DISPUTATASI AD AMELIA L’11.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE MITI RICCARDO FINO AL 30.06.2023.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA 1950 IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 - BEVAGNA, DISPUTATASI AD AMELIA L’11.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE MITI RICCARDO FINO AL 30.06.2023.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte Territoriale ha rilevato che l’arbitro, seppur regolarmente convocato, non è presente senza aver fornito alcuna giustificazione; rilevato altresì, che la società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata. Dall’esame degli atti ufficiali, in particolare dal referto di gara, si evince che il comportamento posto in essere dal calciatore Miti Riccardo, è stato minaccioso ed intimidatorio, ancorché, peraltro, reiterato sia in campo che durante l’uscita dal terreno di gioco. Tutto ciò premesso, la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del calciatore Miti Riccardo, appare equa e commisurata ai fatti commessi.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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