C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 118 del 20/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. COLLEPEPE IN MERITO ALLA GARA S. ANGELO DI CELLE – COLLEPEPE, DISPUTATASI A S. ANGELO DI CELLE IL 18.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE VOLPI ANDREA PER TRE GARE; – AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 300,00.

 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. COLLEPEPE IN MERITO ALLA GARA S. ANGELO DI CELLE - COLLEPEPE, DISPUTATASI A S. ANGELO DI CELLE IL 18.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE VOLPI ANDREA PER TRE GARE; - AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 300,00.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura degli atti ufficiali di gara ed all’esito del direttore di gara e della società reclamante, questa Corte osserva quanto segue. Quanto al calciatore Volpi Andrea, il calcio dato al calciatore avversario non può essere considerato una condotta violenta e come tale la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta a due giornate di gara. Quanto invece, al comportamento del pubblico il direttore di gara ha confermato senza ombra di dubbio dei tifosi del Collepepe quali, autori di frasi razziste nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria posizionato sulle tribune, che hanno poi determinato gli episodi di tensione tra il pubblico. Alla luce di quanto precede la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. deve essere confermata.

P.Q.M

 In parziale accoglimento, riduce la squalifica a carico del calciatore Volpi Andrea a due giornate di gara. Conferma nel resto la decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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