C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 118 del 20/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LEONI CALCIO IN MERITO ALLA GARA LEONI CALCIO – BEVAGNA, DISPUTATASI A MAGLIANO SABINA IL 17.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 20 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA – DELEGAZIONE DI TERNI DEL 28.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE ROSELLA VINCENZO FINO AL 31.12.2025.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LEONI CALCIO IN MERITO ALLA GARA LEONI CALCIO - BEVAGNA, DISPUTATASI A MAGLIANO SABINA IL 17.12.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 20 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA – DELEGAZIONE DI TERNI DEL 28.12.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE ROSELLA VINCENZO FINO AL 31.12.2025.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dal referto arbitrale emerge come l’allenatore Rosella, entrato in campo, insultava e minacciava il direttore di gara colpendolo con una violenta alla fronte provocandogli stordimento. Ciò determinava l’interruzione della gara e l’arbitro si recava al pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata una “cefalea post traumatica”. In virtù di quanto sopra esposto, non adeguatamente smentito dalla società reclamante, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua considerata la gravità dell’episodio e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M
Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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