C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 123 del 27/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS COLLINA IN MERITO ALLA GARA VIRTUS COLLINA – S. NICOLO’, DISPUTATASI A S. MARTINO IN COLLE IL 07.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DIRIGENTE PAMMELATI RENZO FINO AL 30.06.2023.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS COLLINA IN MERITO ALLA GARA VIRTUS COLLINA – S. NICOLO’, DISPUTATASI A S. MARTINO IN COLLE IL 07.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DIRIGENTE PAMMELATI RENZO FINO AL 30.06.2023.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE L’arbitro sentito in data odierna si è riportato al rapporto di gara ed ha in particolare confermato di non aver visto il lancio del pallone, avendo esclusivamente avvertito il colpo all’altezza del polpaccio, colpo che in ogni caso non ha provocato dolore. A ciò va aggiunto che, sempre nel rapporto, il direttore di gara riferisce di “proteste” e non già di “ingiurie”, evidenziando anche le immediate scuse da parte del Dirigente. In virtù di quanto sopra esposto, la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta nell’inibizione sino al 28.02.2023, considerato che il lancio del pallone all’indirizzo del direttore di gara, con le modalità sopradescritte, configura in realtà un comportamento essenzialmente irriguardoso e non già un atto di violenza.

P.Q.M

Accoglie il reclamo e riduce l’inibizione del Dirigente della ASD Virtus Collina, Sig. Pammelati Renzo, dal 30.06.2023 al 28.02.2023. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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