C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 152 del 24/02/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. DUCATO SPOLETO IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA UMBRIA – DUCATO SPOLETO, DISPUTATASI A FRATTA TODINA IL 05.02.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.02.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CRISTIANO UGOLINI PER 5 GIORNATE DI GARA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. DUCATO SPOLETO IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA UMBRIA – DUCATO SPOLETO, DISPUTATASI A FRATTA TODINA IL 05.02.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.02.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CRISTIANO UGOLINI PER 5 GIORNATE DI GARA

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.02.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge in modo indiscutibile il comportamento gravemente e reiteratamente offensivo del calciatore nei confronti del direttore di gara. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e, come tale, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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