C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE SIG. CETRA FRANCESCO IN MERITO ALLA GARA PICCIONE – PIEVESE DISPUTATASI A PICCIONE IL 02.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE CETRA FRANCESCO FINO AL 30.10.2023.
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE SIG. CETRA FRANCESCO IN MERITO ALLA GARA PICCIONE - PIEVESE DISPUTATASI A PICCIONE IL 02.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE CETRA FRANCESCO FINO AL 30.10.2023.
HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 27.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara ha fornito dichiarazioni tra loro difformi, affermando a questa Corte di essere stato colpito dal calciatore Cetra “con la mano sinistra sul mio braccio destro e con la mano destra all’altezza del mento”, mentre nell’originario referto si era limitato a riferire di essere stato colpito esclusivamente “all’altezza del mento con il palmo della sua mano senza provocarmi forte dolore”. L’arbitro ha precisato altresì di non ricordare, se in occasione dell’episodio di cui sopra, il calciatore gli abbia rivolto minacce od offese. Risulta, per contro, fuori discussione che il Cetra, dopo il contatto, si sia allontanato dall’arbitro e che quest’ultimo abbia potuto proseguire nella direzione della gara senza particolari problemi. Gli assistenti dell’arbitro nulla hanno riferito in merito all’episodio di cui sopra. In considerazione di tutto quanto precede, questa Corte ritiene che il gesto posto in essere dal Cetra non integri gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 35 C.G.S., ovverosia un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale caratterizzata da un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività, quanto piuttosto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara concretizzatosi in un contatto fisico di cui all’art. 36 lett. b) del CGS; in sostanza una smodata protesta conseguente all’espulsione decretata nei suoi confronti. Si ritiene conseguentemente congrua la riduzione della sanzione fino al 28 febbraio 2023.
P.Q.M
In parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 28 febbraio 2023 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore Cetra. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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