C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN MERITO ALLA GARA ROMEO MENTI – VIRTUS FOLIGNO – DISPUTATASI AD ALLERONA IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 03 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA – DELEGAZIONE DI TERNI DEL 13.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE BELLEZZA LUCA PER DIECI GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN MERITO ALLA GARA ROMEO MENTI – VIRTUS FOLIGNO – DISPUTATASI AD ALLERONA IL 09.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 03 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA – DELEGAZIONE DI TERNI DEL 13.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE BELLEZZA LUCA PER DIECI GARE.

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 27.10.2022, la seguente decisione: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Bellezza Luca ed alla frase da costui pronunciata nei confronti di un calciatore avversario, avente chiaramente portata discriminatoria per motivi di razza e/o colore. La sanzione comminata dal G.S. corrisponde al minimo edittale ed è, pertanto, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo Dispone di incamerarsi la tassa reclamo

 

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