C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 81 del 18/11/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BRANCA 1969 IN MERITO ALLA GARA NESTOR CALCIO – BRANCA 1969 DISPUTATASI A MARSCIANO IL 30.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 31.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE LISARELLI ANDREA PER NR.4 GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BRANCA 1969 IN MERITO ALLA GARA NESTOR CALCIO – BRANCA 1969 DISPUTATASI A MARSCIANO IL 30.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 31.10.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE LISARELLI ANDREA PER NR.4 GARE.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.11.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente di gara ha integralmente confermato a questa Corte quando dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento offensivo posto in essere dall’allenatore Lisarelli Andrea nei confronti della terna arbitrale. Ferma restando la censurabilità dell’episodio, si ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate di gara.

P.Q.M

 In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Lisarelli Andrea a tre giornate effettiva di gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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