C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 81 del 18/11/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – CICONIA CALCIO DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 06.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DIRIGENTE PICIUCCHI ANDREA FINO AL 31.12.2022.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – CICONIA CALCIO DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 06.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DIRIGENTE PICIUCCHI ANDREA FINO AL 31.12.2022.
HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.11.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla disamina del referto arbitrale emerge in maniera univoca il comportamento offensivo posto in essere dal dirigente nei confronti del direttore di gara, anche al termine della partita. La sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e meritevole di integrale conferma.
P.Q.M
Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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