C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 85 del 25/11/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. VALDIPIERLE IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE – PISTRINO DISPUTATASI A LISCIANO NICCONE IL 29.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 75 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL TERRENO DI GIOCO.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. VALDIPIERLE IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE - PISTRINO DISPUTATASI A LISCIANO NICCONE IL 29.10.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 75 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL TERRENO DI GIOCO.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.11.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato a questa Corte che al 26° del primo tempo, durante un interruzione di gioco conseguente ad un espulsione, un dirigente del Valdipierle lo ha informato che era arrivato il calciatore nr.14 Coletti, inserito nella lista ma non identificato prima della gara in quanto ancora non giunto in quel momento presso l’impianto sportivo. L’arbitro ha ulteriormente precisato che,sempre al 26° del primo tempo, il Coletti non era presente in panchina, non si è presentato per l’identificazione e nessuno gli ha chiesto di effettuare una sostituzione facendolo entrare in quel frangente, così come invece avvenuto al primo minuto delsecondo tempo. Sulla base di quanto riferito dal direttore di gara, le cui dichiarazioni notoriamente rivestono fede privilegiata, non può trovare accoglimento il reclamo proposta dalla società Valdipierle, in quanto basato su fatti difformi rispetto alle dichiarazioni arbitrali.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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