C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 85 del 25/11/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN MERITO ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO – DEL NERA DISPUTATASI A MONTECASTELLO VIBIO IL 06.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE PAVIGLIANITI UMBERTO PER NR.5 GARE.

 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN MERITO ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO – DEL NERA DISPUTATASI A MONTECASTELLO VIBIO IL 06.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE PAVIGLIANITI UMBERTO PER NR.5 GARE.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.11.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quando dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento offensivo/ protestatario posto in essere dall’allenatore Paviglianiti Umberto nei confronti dell’arbitro stesso. Ferma restando la censurabilità dell’episodio, si ritiene comunque equo, rispetto ai fatti contestati, ridurre la sanzione della squalifica a quattro giornate di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Paviglianiti Umberto a quattro giornate effettiva di gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it