C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 90 del 2/12/2022 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO –PONTEVALLECEPPI DISPUTATASI A SANFATUCCHIO IL 13.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ASSISTENTE ARBITRALE ZOCCOLI AUGUSTO FINO AL 29.12.2022.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO –PONTEVALLECEPPI DISPUTATASI A SANFATUCCHIO IL 13.11.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.11.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ASSISTENTE ARBITRALE ZOCCOLI AUGUSTO FINO AL 29.12.2022.

HA PRONUNCIATO NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 01.12.2022, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione il direttore di gara ha confermato e specificato le frasi ingiuriose pronunciate nei suoi confronti dall’assistente Zoccoli Augusto tesserato Castiglione del Lago. L’arbitro ha altresì confermato che lo Zoccoli, una volta invitato ad allontanarsi ha protestato vivacemente nei suoi confronti. Alla luce di quanto precede, la sanzione irrogata dal G.S. appare equa e commisurata alla condotta tenuta dall’assistente, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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