C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – gara del 16/10/2022 CASTEL GIORGIO – ORVIETO F.C.

gara del 16/10/2022 CASTEL GIORGIO - ORVIETO F.C.

Con il reclamo proposto (ritualmente preannunciato) la società Castel Giorgio ha chiesto la revoca dell'ammenda di 350,00 comminata in suo danno, la revoca della squalifica comminata al sig. Prosperi Cristiano e la ripetizione della gara in oggetto "in quanto è presenteun chiaro errore tecnico del direttore di gara il quale aveva chiaramente terminato la gara e non sospesa come dichiarato, per poi riprenderla a suo piacimento senza l'ok della scrivente società"; La società Orvieto non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Il reclamo si fonda sostanzialmente sulla presunta inattendibilità delreferto arbitrale ( in quanto inesatto) e, più in generale, sulla cattiva direzione arbitrale tenuta durante l'arco della gara in quanto, a detta della società reclamante, l'arbitro si sarebbe dimostrato "non in grado e non all'altezza nel gestire una partita di tale spessore come un derby fischiando in modo inadeguato per entrambele squadre e pertanto portando la stessa partita ad innervosirsi ed incattivirsi sotto l'aspetto sportivo" ( SIC!). Con riferimento alla temporanea sospensione della partita causata dalla rissa scoppiata in campo ed alla successiva ripresa della stessa, la reclamante lamenta il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto nel referto arbitrale, non erano stati consultati i due capitani prima di decidere per la ripresa del gioco (decisione adottata senza ottenere l'Okay della società reclamante). Allo stesso tempo la società reclamante lamenta il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'arbitro, non sarebbe avvenuta, in campo, alcuna rissa che giustificasse (la temporanea) sospensione della partita, dovendosi invece parlare di mera "verve agonistica". Sulla base di tali considerazioni sono state formulate le richieste sopra evidenziate. *** Analizzati attentamente i motivi di reclamo e gli atti ufficiali di gara, questo Giudice sportivo non può che rilevare la palese insussistenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'impugnazione. Anzitutto deve evidenziarsi la palese contraddizione contenuta nei motivi del reclamo in quanto, da un lato si ritiene che in campo non sarebbe scoppiata alcuna rissa, dall'altro si lamenta il fatto che l'arbitro, dopo la temporanea sospensione, abbia portato a termine la partita. Di nessun rilievo, poi, appare la circostanza (assolutamente non provata) che l'arbitro non avrebbe consultato i due capitani prima di decidere per la ripresa della gara. Del tutto incomprensibile, poi, lapretesa di subordinare - di fatto - la ripresa del gioco, all' OKAY delle due società. Non v'è chi non veda, infatti, come solo l'arbitro possa decidere se sussistano le condizioni per portare a termine la gara e che l'eventuale consultazione dei capitani, costituisce una mera facoltà dell'arbitro e non un obbligo a suo carico. In ogni caso non sono stati allegati, da parte della reclamante, documenti nè indicati fattioggettivi che possano far dubitare della veridicità di quanto contenuto nel referto arbitrale. Questo giudice, inoltre, preferisce stendere un velo pietoso sulle affermazioni della società reclamante, circa la pretesa inadeguatezza dell'arbitro a dirigere un derby, atteso che tali considerazioni non possono costituire motivo di reclamo (e di certo non può essere una delle due squadre a decidere se l'arbitro sia adeguato o meno). In definitiva non è stato dimostrato, da parte della società reclamante, alcun elemento che possa far dubitare non solo della genuinità e veridicità di quanto refertato dal direttore di gara, ma neanche di considerare (neppure parzialmente) inverosimile quanto ricostruito dall'arbitro nel referto arbitrale. Per quanto riguarda infine , le richieste formulate nel reclamo, si evidenzia come solo la richiesta concernente la ripetizione della garapossa ritenersi formalmente corretta, atteso che le doglianze relativealla ammenda a carico della società ed alla squalifica del Prosperi avrebbero potuto (rectius: dovuto) essere impugnate davanti al giudicedi secondo grado. In ogni caso, per le argomentazioni sopra svolte, non sussistono elementi per indurre questo giudice a revocare autonomamente dette sanzioni.

Per le ragioni sopra espresse, pertanto, deve concludersi per l'integrale rigetto del reclamo. Per tali motivi

D E L I B E R A

1) Il rigetto del reclamo; 2) L'incameramento della tassa reclamo; 3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.

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