C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 63 del 28/10/2022 – Delibera – gara del 19/10/2022 ARNA – PROMANO

gara del 19/10/2022 ARNA - PROMANO

Letto il reclamo proposto dalla società Promano la quale lamenta l'impiego, da parte della società Arna, di un calciatore (segnatamentePICI Xhuliano) non avente titolo a partecipare alla gara, in quanto interessato da un residuo di squalifica di n. 3 giornate; Constatato che il reclamo non è stato ritualmente preannunciato, né notificato alla controparte, di guisa che quest'ultima non ha avuto la possibilità di depositare eventuali controdeduzioni. O S S E R V A Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non sono state soddisfatte le norme procedurali previste dall'art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva. Non paiono sussistere, fra l'altro, violazioni rilevabili d'ufficio. In particolare, infatti, il calciatore Pici Xhuliano risultava avere un residuo di squalifica di 1 giornata (e non 3) regolarmente scontata. Per tali motivi

D E L I B E R A

1) L'inammissibilità del reclamo; 2) L'incameramento della tassa reclamo; 3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it