C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 22/09/2021 – Delibera – Gara Venafro FC – Polisportiva Bojano A.D. del 18-09-2021 1^ giornata della 1^ Fase – Coppa Italia di Calcio a 5 – Fase Regionale

Gara Venafro FC – Polisportiva Bojano A.D. del 18-09-2021 1^ giornata della 1^ Fase

 – Coppa Italia di Calcio a 5 – Fase Regionale

Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisita agli atti e visionata tutta la documentazione relativa al reclamo in epigrafe, rileva preliminarmente che la PEC relativa al preannuncio di reclamo è stata inviata dalla società Polisportiva Bojano AD alle ore 15:31 di domenica 19 settembre 2021. Il Regolamento della Fase Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 10 settembre 2021, nel paragrafo A.5 relativo alla Disciplina Sportiva, richiama integralmente quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 50/A del 4 agosto 2021 (riportato sul CU n. 66 della LND), intitolato ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022). In esso, relativamente ai procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata, viene stabilito che “il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara”. Nel caso di specie, quindi, la PEC di preannuncio di reclamo sarebbe dovuta pervenire entro le ore 12.00 di domenica 19 settembre 2021; ne consegue che il preannuncio è da ritenersi irricevibile. A giudizio di questo GST, infatti, la volontà del legislatore federale è quella di accelerare il più possibile l’iter procedurale dinanzi agli organi di giustizia sportiva relativamente a manifestazioni a rapido svolgimento come le fasi regionali delle varie coppe e quindi viene fissato un termine – il giorno successivo allo svolgimento della gara – indipendentemente dal fatto che questo ricada o meno in una data festiva. Diversa è la volontà del legislatore sportivo in ordine ai termini procedurali relativi ai campionati per i quali viene disposto l’invio del preannuncio entro le ore 24 del giorno FERIALE successivo a quello in cui si è svolta la gara (cfr. art. 67, comma 1 CGS). Per tutti questi motivi D E C I D E 1) di dichiarare irricevibile il preannuncio di reclamo per le ragioni meglio esposte in premessa; 2) di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio: VENAFRO FC – POLISPORTIVA BOJANO AD 3 – 0. Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva graverà sul conto campionato della società reclamante giacente presso il Comitato Regionale.

 

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