C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 01/10/2021 – Delibera – GARA VENAFRO FC – POLISPORTIVA BOJANO A.D. DEL 18-09-2021 1^ GIORNATA DELLA 1^ FASE – COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 – FASE REGIONALE

GARA VENAFRO FC – POLISPORTIVA BOJANO A.D. DEL 18-09-2021 1^ GIORNATA DELLA 1^ FASE

– COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 – FASE REGIONALE

 Il Giudice Sportivo Territoriale, visti i Comunicati Ufficiali n. 24 del 28 settembre 2021 e n. 25 del 30 settembre 2021; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Polisportiva Bojano AD, rileva che la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Venafro FC, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 per aver schierato, nel medesimo incontro, il calciatore VALVONA Pasquale che non aveva titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, squalificato; infatti lo stesso doveva ancora scontare una gara di squalifica inflittagli con Comunicato Ufficiale n. 24 dell’8 ottobre 2020. Il reclamo, così come proposto, è meritevole di accoglimento. Preliminarmente questo GST osserva che il calciatore Valvona ha preso parte alla gara in epigrafe con la maglia n. 4 ed in qualità di capitano. Nella scorsa stagione sportiva, il calciatore Valvona, a seguito dell’ammonizione comminatagli nel corso della gara Città di Isernia Fraterna – Venafro FC valevole per la seconda giornata del girone B della Prima Fase della Coppa Italia di Calcio a 5 s.s. 2020/2021, è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione), come da CU n. 24 del 08/10/2021 – pag. 623. Il calciatore non può aver scontato la squalifica nella passata stagione sportiva in quanto la gara Montagano – Venafro FC, valida per la terza giornata, in programma il 3 novembre 2020, non si è mai disputata a causa della pandemia. Ne consegue che il Valvona avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica nel primo incontro della Coppa Italia di Calcio a 5 della corrente stagione sportiva e quindi nella gara in epigrafe. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Polisportiva Bojano AD; 2. di infliggere alla società Venafro FC la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0; 3. di inibire il dirigente VETTESE Nicandro fino a tutto il 14 ottobre 2021; 4. di comminare alla società Venafro FC un’ammenda di Euro 100,00. Nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it