C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 2/10/2021 TERMOLI 2016 – RIPALIMOSANI 1963

gara del 2/10/2021 TERMOLI 2016 - RIPALIMOSANI 1963

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 7 ottobre u.s. - pag. 533; rilevato preliminarmente che: - la società Ripalimosani ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei modi e nei tempi previsti dal vigente CGS; - la società Termoli 2016 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei modi e nei tempi previsti dal vigente CGS; letto il reclamo, rileva che la società Ripalimosani 1963 chiede l'applicazione, ai danni della società Termoli 2016, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nell'incontro medesimo il calciatore MUSACCHIO Francesco che non aveva titolo a parteciparvi in quanto - a detta della reclamante - squalificato. Scrive ancora la reclamante che il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del CRM n. 55 del 15 aprile 2021, infliggeva al calciatore Musacchio Francesco la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Considerato che, con il Comunicato Ufficiale n. 191/A del 23 marzo 2021, la FIGC ha deliberato di interrompere definitivamente lo svolgimento dei campionati organizzati dalla LND relativi alla stagione sportiva 2020/2021 a partire dal Campionato di Promozione in giù, il Musacchio avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica ricevute nel corso delle prime gare del campionato di Promozione 2021/2022; risulta alla reclamante, invece, che il Musacchio ha partecipato attivamente alle prime tre gare del campionato di Promozione 2021/2022, così come nella gara in epigrafe in cui è subentrato dalla panchina, sostituendo un proprio compagno di squadra. A giudizio di questo GST il reclamo, così come proposto, è meritevole di accoglimento e le motivazioni addotte sono pienamente condivisibili. Il calciatore Musacchio è stato squalificato per cinque gare dal TFT presso il CR Molise il 15 aprile 2021 quando tutti i campionati LND, dalla Promozione in giù, erano stati già interrotti definitivamente dalla FIGC. Quindi alla fine della stagione sportiva 2020/2021 il Musacchio aveva in carico ancora cinque giornate di squalifica che avrebbe dovuto scontare nella stagione sportiva successiva ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 21 CGS. Agli atti risulta che il calciatore in parola ha preso parte attiva (giocando da titolare e/o subentrando dalla panchina) alle prime quattro gare del Campionato di Promozione 2021/2022 (compresa quella in epigrafe) non scontando alcuna gara di squalifica. Per tutti questi motivi, visto l'art. 17 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Ripalimosani 1963, per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di infliggere alla società Termoli 2016 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0; 3. di comminare alla società Termoli 2016 un'ammenda di Euro 100; 4. di inibire il dirigente accompagnatore DI BIASE Emmanuel fino a tutto il 28-10-2021; 5. di infliggere al calciatore MUSACCHIO Francesco (Termoli 2016) una ulteriore gara di squalifica. Nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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