C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 19/11/2021 – Delibera – gara del 14/11/2021 PIETRAMONTECORVINO – ALTILIA SAMNIUM

gara del 14/11/2021 PIETRAMONTECORVINO - ALTILIA SAMNIUM

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2021 pag. 1008; rilevato preliminarmente che: la società Altilia Samnium ha trasmesso preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa federale; la società Pietramontecorvino non ha fatto pervenire controdeduzioni; esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo presentato, rileva che la mancata partecipazione alla gara in epigrafe da parte della società reclamante è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere Pietramontecorvino (FG), la località dove era previsto l'incontro a causa di un improvviso guasto tecnico subito dall’autobus societario che trasportava dei dirigenti e calciatori avvenuto nei pressi del Comune di San Lupo (BN); alle ore 11:45 circa interveniva sul posto una pattuglia del Corpo “Guardia Ambientale della Regione Campania” (istituito con LR Campania n. 10/2005, operante sotto la direzione diretta del Prefetto nelle cui mani prestano giuramento) che constatava che l’autobus era fermo ed in panne e non marciante (come da relazione in atti); successivamente verso le ore 12:30 è intervenuta sul posto la ditta Soceldl, specializzata in soccorso e traino di autobus in avaria che riscontrava diverse problematiche meccaniche (slacciamento cinghia di servizi, sovrariscaldamento della testata, perdita gasolio dagli iniettori) Tali avarie meccaniche hanno reso impossibile la prosecuzione del viaggio, come si deduce dalla documentazione allegata al ricorso.

Per tutti questi motivi la società ricorrente chiede il riconoscimento della causa di forza maggiore e quindi il recupero della gara oggetto del presente ricorso. Questo Organo Giudicante ha esaminato la documentazione prodotta sulla quale non ha nulla da obiettare ritenendo che la società Altilia Samnium ha comunque tenuto una adeguata diligenza preventiva con riferimento all’orario di partenza, tenendo anche in considerazione la impossibilità di reperire in tempo utile di un altro mezzo di trasporto per raggiungere l’impianto sportivo della squadra avversaria. Ne consegue che, nel caso in esame, il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori possa essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara). Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società Altilia Samnium e visto ed applicato l’art. 55, commi 1 e 2 NOIF DECIDE a) di accogliere il reclamo così come presentato dalla società Altilia Samnium; b) di riconoscere quindi la sussistenza della causa di forza maggiore ordinando il recupero della gara in oggetto, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza in ordine al recupero della gara. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

 

 

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