C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 26/01/2022 – Delibera – gara del 22/01/2022 CAMPOMARINO – POL. CAMPODIPIETRA

gara del 22/01/2022 CAMPOMARINO – POL. CAMPODIPIETRA

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Pol. Campodipietra ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei tempi e nei modi previsti;  la società Campomarino non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei tempi e nei modi previsti; letto il reclamo, rileva che la società Pol. Campodipietra chiede l’applicazione ai danni della società Campomarino della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nella stessa un calciatore che non aveva titolo a partecipare perché privo del cosiddetto Green Pass Rafforzato previsto dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – versione 5 del 10 gennaio 2022. In particolare, la società reclamante afferma che il calciatore M.V. (si indicano solo le iniziali) ha comunque preso parte alla gara anche se “risulterebbe” (si cita testualmente) non essere in possesso del predetto Green Pass Rafforzato e che tale partecipazione ha evidentemente falsato il regolare svolgimento della stessa. Preliminarmente occorre evidenziare il fatto che le citate “Indicazioni Generali” per la prevenzione del contagio da Covid-19 rappresentano delle misure preventive e delle indicazioni generali di carattere organizzativo, da applicare con flessibilità a seconda della categoria di riferimento e non è prevista nella normativa federale vigente alcuna sanzione in caso di mancato rispetto di quanto riportato nelle stesse. Nel merito del reclamo, invece, la società reclamante si limita ad affermare genericamente che il calciatore M.V. risulterebbe privo del Green Pass Rafforzato non riportando alcuna valida prova a sostegno della propria tesi; di contro agli atti é presente il Modello di Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni sanitarie del Gruppo Squadra, sottoscritto dal Presidente della società Campomarino, che certifica il rispetto da parte di tutto il gruppo squadra partecipante alla gara in epigrafe (e quindi anche del calciatore M.V.) delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative. Ne deriva, a giudizio di questo GST, che il reclamo così come redatto risulta essere privo di valida motivazione e redatto in forma generica e pertanto deve ritenersi inammissibile.

Tutto ciò premesso, richiamato ed applicato il comma 4, art. 49 CGS D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Pol. Campodipietra, ritenendolo inammissibile per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di: CAMPOMARINO – POL. CAMPODIPIETRA 3-1. Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

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