C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 11/02/2022 – Delibera – gara del 9/ 2/2022 QUERCUS MAIOR CERCE – CAMPOBASSO CALCIO

gara del 9/ 2/2022 QUERCUS MAIOR CERCE - CAMPOBASSO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, rileva che la società Quercus Maior Cerce consegnava all'arbitro la lista dei calciatori partecipanti alla gara in epigrafe contenente solo n. 7 calciatori; al 30' del secondo tempo della gara di recupero, un calciatore della medesima società subiva un grave infortunio ed era costretto a lasciare il terreno di gioco. A questo punto l'arbitro, verificato chela società locale restava con soli sei calciatori sul campo sospendeva definitivamente l'incontro. Per tutti questi motivi, visti ed applicati gli artt. 10, commi 1 e 5 CGS e 73, comma 2 NOIF D E C I D E 1) di infliggere alla società Quercus Maior Cerce la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 1-6, maturato sul campo al momento della sospensione definitiva. 2) di comminare alla medesima società un punto di penalizzazione in classifica, ai sensi del comma 9 del citato art. 10 CGS. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.

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