C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 18/02/2022 – Delibera – GARA CAMPOMARINO – TRIVENTO del 05/02/2022

GARA CAMPOMARINO – TRIVENTO del 05/02/2022

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società A.P.D. Trivento ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei tempi e nei modi previsti;  la società Campomarino non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei tempi e nei modi previsti; letto il reclamo, rileva che la società A.P.D. Trivento chiede l’applicazione ai danni della società Campomarino della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nella stessa un calciatore che non aveva titolo a partecipare perché privo del cosiddetto Green Pass Rafforzato previsto dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – versione 5 del 10 gennaio 2022. In particolare, la società reclamante afferma che il calciatore A.M. (si indicano solo le iniziali) ha comunque preso parte alla gara anche se (a detta della reclamante) privo del predetto Green Pass Rafforzato e che tale partecipazione ha evidentemente falsato il regolare svolgimento della stessa. A sostegno della propria tesi, la società reclamante cita: 1) il reclamo per le stesse identiche motivazioni del presente reclamo trasmesso dalla società Pol. Campodipietra in occasione della semifinale di ritorno della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti Campomarino – Pol. Campodipietra;

2) un’intervista rilasciata ad una tv locale dall’allenatore della società Campomarino dopo la gara disputata contro la società Baranello in cui lo stesso dichiara che il calciatore ha una dose di vaccino e tampone entro le 48 ore. Preliminarmente occorre evidenziare, come ben ha fatto la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Molise con propria deliberazione su un caso analogo, che le citate “Indicazioni Generali” per la prevenzione del contagio da Covid-19, aventi natura di normazione organizzativa, hanno carattere cogente ed obbligatorio e ciò proprio per consentire di effettuare le attività sportive in sicurezza e nel rispetto della normativa statale; le stesse però non disciplinano o prevedono specifiche sanzioni sportive a carico di tesserati o delle società, benchè meno prevedono conseguenze sui risultati delle gare sportive. Nel merito del reclamo, invece, la società reclamante si limita ad affermare genericamente che il calciatore A.M. risulterebbe privo del Green Pass Rafforzato non offrendo alcun valido elemento a sostegno della propria tesi atto a suffragare tale circostanza; di contro agli atti é presente il Modello di Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni sanitarie del Gruppo Squadra, sottoscritto dal Presidente della società Campomarino adottando il modello approvato dal Comitato Regionale Molise, dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che certifica il rispetto da parte di tutto il gruppo squadra partecipante alla gara in epigrafe (e quindi anche del calciatore A.M.) delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative. Relativamente al reclamo presentato dalla società Pol. Campodipietra in occasione della semifinale di ritorno della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti Campomarino – Pol. Campodipietra e portato a sostegno della propria tesi, lo stesso era relativo ad un altro calciatore ed è stato comunque rigettato dal Giudice Sportivo Territoriale così come il successivo ricorso inoltrato alla Corte Sportiva d’Appello e da questa rigettato perché infondato. Infine, per ciò che concerne l’intervista rilasciata dall’allenatore del Campomarino ad una TV locale, a giudizio di questo GST si tratta di dichiarazioni testimoniali prive di qualsiasi pregio per il procedimento in parola. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società A.P.D. Trivento, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di: CAMPOMARINO – TRIVENTO 7 – 4. Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it