C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 18/ 9/2022 ATLETICO SAN PIETRO IN V. – DONKEYS AGNONE

gara del 18/ 9/2022 ATLETICO SAN PIETRO IN V. - DONKEYS AGNONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 settembre 2022 – pag. 330; considerato che: - la società Donkeys Agnone ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Atletico San Pietro in Valle non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Donkeys Agnone chiede l’applicazione ai danni della società Atletico San Pietro in Valle della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, il calciatore TERRIACA Marco che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato. Infatti il calciatore in parola veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione – V infrazione con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 04/04/2022 della Delegazione Provinciale di Isernia relativamente alla penultima gara del Campionato Provinciale Juniores Under 19 s.s. 2021/2022; nonostante la squalifica il Terriaca prendeva parte anche all’ultima gara del medesimo campionato, senza scontare la gara di squalifica, rimediando un’ulteriore ammonizione (cfr. CU n. 52 del 14/04/2022 della Delegazione Provinciale di Isernia). Tutto ciò premesso, il Terriaca avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica nella gara in epigrafe, prima gara in programma nel Campionato della prima squadra, considerato anche il fatto che il calciatore in parola, essendo nato nel 2003, non può partecipare al Campionato Juniores per la corrente stagione sportiva. Ne consegue che ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Donkeys Agnone, è fondato e meritevole di accoglimento. Il calciatore Terriaca veniva ammonito durante la penultima gara del Campionato Provinciale Juniores Under 19 s.s. 2021/2022 e quindi squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione – V infrazione con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 04/04/2022 della Delegazione Provinciale di Isernia; nonostante la squalifica il Terriaca prendeva parte anche all’ultima gara del medesimo campionato, senza scontare la gara di squalifica, rimediando anche un’ulteriore ammonizione (cfr. CU n. 52 del 14/04/2022 della Delegazione Provinciale di Isernia). Infine prendeva parte alla gara in epigrafe disputando l’intero incontro con la maglia n. 7. Non v’è dubbio che la normativa di riferimento per la soluzione della fattispecie sia costituita dall’art. 21 C.G.S. (Esecuzione delle sanzioni), che al comma 2 dispone: “2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7….”. Questi ultimi stabiliscono che: “6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.” Se dunque il citato comma 2 esprime il principio della c.d. “separatezza delle competizioni”, i commi 6 e 7 contengono varie deroghe a detto principio, alcune delle quali indipendenti dall’esigenza del rispetto del principio della “effettività della sanzione”, altre, invece, indispensabili ad assicurarlo. Appunto la necessità di introdurre dei correttivi al principio di separazione delle competizioni, finalizzata a non vanificare quello della effettività della sanzione, dimostra come vada attribuita a quest’ultimo la prevalenza sul primo, qualora la contemporanea osservanza di entrambi non sia possibile. Del resto la sanzione, per sua natura, deve rivestire carattere di concreta afflittività per essere di reale efficacia, con la conseguenza che la finalità di repressione, che costituisce la nota precipua ed essenziale della sanzione, non può certamente essere vanificata da particolari modalità esecutive. Strettamente connesso al principio della effettività della sanzione è poi il divieto di affidarsi al proprio potere discrezionale di scelta del modo e dei tempi di neutralizzazione della sanzione, che trova il fondamento nel comma 1 dell’art. 21 cit. (che obbliga il tesserato a scontare la squalifica a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del C.U.). Così delineato il sistema di esecuzione delle sanzioni, la posizione irregolare del calciatore Terriaca nella gara in epigrafe è evidente. Invero il Terriaca, sanzionato nel Campionato Juniores della stagione 2021/20223, non può più partecipare per limiti di età al medesimo Campionato Juniores nella stagione attualmente in corso, essendo diventato automaticamente un calciatore idoneo a disputare - per status - attività ufficiale nella prima squadra del Campionato di competenza e pertanto avrebbe dovuto scontare la squalifica residua astenendosi dal prendere parte alla gara Atletico San Pietro in Valle – Donkeys Agnone, ovvero la prima del Campionato di Promozione 2022-2023. Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 10 e 21 CGS

D E C I D E

4. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Donkeys Agnone per le ragioni espresse in premessa; 5. di infliggere alla società Atletico San Pietro in Valle la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3; 6. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori DI MARIO Angelo (Atletico San Pietro in Valle) fino al 05/10/2022 7. di comminare al calciatore TERRIACA Marco (Atletico San Pietro in Valle) un’ulteriore gara di squalifica. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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