C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 30/12/2021 – Delibera – PER DISCUTERE IL DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ 8 NOVEMBRE 2021, PROT. 3177/64pfi21-22/PM/m: Il Tribunale Federale Territoriale della LND- Comitato Regionale Molise, – letto il deferimento del “sig. Marco Castelluccio, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C.D. Calcio Termoli 1920: per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. per non aver provveduto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia, al pagamento in favore del sig. paolo Cortellini delle somme allo stesso dovute in virtù di Lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, pubblicato nel C.U. n. 3/2021 ( riunione del 27.05.2021) reso a definizione del procedimento n. 121/01, comunicato con pec in data 31 maggio 2021; –

PER DISCUTERE IL DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ 8 NOVEMBRE 2021, PROT. 3177/64pfi21-22/PM/m:

Il Tribunale Federale Territoriale della LND- Comitato Regionale Molise, - letto il deferimento del “sig. Marco Castelluccio, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C.D. Calcio Termoli 1920: per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. per non aver provveduto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia, al pagamento in favore del sig. paolo Cortellini delle somme allo stesso dovute in virtù di Lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, pubblicato nel C.U. n. 3/2021 ( riunione del 27.05.2021) reso a definizione del procedimento n. 121/01, comunicato con pec in data 31 maggio 2021; - la Società F.C.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Marco Castelluccio, così come descritta nel precedente capo di incolpazione”. - sentito il sostituto Procuratore Federale Interregionale nella seduta odierna, il quale, riportandosi al deferimento n. 64 pfi 21-22, ha chiesto l’applicazione di mesi sei di inibizione per il sig. Marco Castelluccio, nonché € 500,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per la soc. F.C.D. Calcio Termoli 1920; - rilevato che né il sig. Marco Castelluccio e neppure la soc. F.C.D. Calcio Termoli 1920, hanno presenziato alla odierna seduta, seppure ritualmente invitati; - visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. La vicenda in esame di questo Tribunale verte sul mancato pagamento nei termini delle somme dovute all’allenatore della società F.C.D. Calcio Termoli 1920: fatto peraltro non contestato. È comunque documentalmente provato che con comunicazione a mezzo p.e.c. del 31 maggio 2021, il Collegio Arbitrale della Lega nazionale Dilettanti ha comunicato, alla soc. F.C.D. Calcio Termoli 1920 ed alle altre parti del procedimento, il Lodo Arbitrale n. 121/01 del 27 maggio 2021, intervenuto tra la stessa società calcistica ed il proprio allenatore, sig. Paolo Cortellini. Detto Lodo, con il quale la più volte richiamata società è stata condannata a pagare in favore del summenzionato allenatore la somma di € 6.140,00 entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, è stato pubblicato nel C.U. n. 3/21. Dalla data di comunicazione del Lodo al termine di scadenza (30.06.2021), non è stata pagata alcuna somma al sig. Paolo Cortellini. Successivamente, nel settembre del 2021, l’importo spettante all’allenatore è stato corrisposto. A mente del comma 6 dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, “il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Il successivo comma 7 prevede che i dirigenti che partecipano agli illeciti di che trattasi sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a sei mesi. L’art. 6 del C.G.S., trattando delle responsabilità delle società, stabilisce che le stesse rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Va necessariamente rilevato che il pagamento effettuato in ritardo non pregiudica l’applicazione delle sanzioni richiamate, stante la previsione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., che al comma 13 stabilisce che qualora persista la morosità della società la stessa non potrà essere ammessa al campionato successivo. Nel caso che qui ci occupa, il pagamento effettuato oltre il termine dei 30 giorni andrà valorizzato esclusivamente per l’applicazione delle circostanze attenuanti. Da quanto sopra evidenziato, quindi, questo Tribunale ritiene di dover accogliere il deferimento richiesto dalla Procura Federale Interregionale, ritenendo sussistenti le violazioni contestate. Per quanto concerne le sanzioni da applicare, il pagamento effettuato seppur in ritardo consente di applicare le richiamate circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13 n. 2 del C.G.S. Di conseguenza al sig. Marco Castelluccio, fino al 30 giugno 2021, termine di scadenza del pagamento di cui al Lodo Arbitrale, presidente della società FCD Calcio Termoli 1920, andrà applicata la sanzione dell’inibizione di mesi quattro (pena base mesi sei, detratti mesi due per le circostanze attenuanti). Dagli atti del Comitato Regionale risulta che lo stesso non sia tesserato con alcuna società, di conseguenza al fine di dare l’adeguata effettività ed afflittività alla sanzione irrogata, è necessario far decorrere l’applicazione della inibizione all’atto di un eventuale tesseramento federale e in ogni caso allo scadere di altre sanzioni già in esecuzione. La società F.C.D. Calcio Termoli 1920, andrà anch’essa sanzionata per responsabilità diretta. Sulla applicabilità delle sanzioni a carico delle società per responsabilità oggettiva occorre richiamare i princìpi che governano la materia. Il regime della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo muove dall’intenzione di indurre le società a porre in essere gli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi dei fatti pregiudizievoli. E ciò per tutelare i terzi e comunque gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato il calcio e lo sport in generale. Il Collegio di Garanzia dello Sport (si confronti Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015 n. 42) ha richiamato il “principio di precauzione”, in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che “il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”. Il principio, si legge in motivazione, è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dai soggetti operanti nel mondo dello sport. Finalità consistenti nel promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell’avversario. Ed è in quest’ottica che la responsabilità oggettiva ha un evidente effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio. Responsabilità oggettiva mitigata (ma non abolita) con l’introduzione nell’ordinamento calcistico della esimente di cui all’art. 7 del C.G.S. a mente del quale il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, deve valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia ed il funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.. Scriminante che questo Tribunale non ha potuto apprezzare atteso che la società sul punto nulla ha dedotto. Ritiene questo Tribunale, pertanto, che la sanzione dell’ammenda richiesta dalla Procura federale vada sensibilmente ridotta, considerato che la nuova compagine societaria si è adoperata per rimediare all’illecito sportivo perpetrato dai vecchi rappresentanti. Dunque, l’ammenda da applicare sarà pari ad € 100,00 (€ 150,00 pena base, detratti € 50,00 per le circostanze attenuanti). L’art. 6, comma 31 del CGS come sopra richiamato prevede specificatamente per la condotta accertata del pagamento in ritardo delle somme previste nel Lodo Arbitrale, la sanzione di uno e più punti di penalizzazione in classifica. Di talché andrà applicata la sanzione di un solo punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale, accoglie il Deferimento n. 64 della Procura Federale del 08.11.2021 e per l’effetto applica al sig. Marco Castelluccio all’epoca dei fatti Legale rappresentante della società F.C.D. Calcio Termoli 1920 l’inibizione per mesi quattro da scontarsi all’atto di un eventuale tesseramento federale e in ogni caso allo scadere di altre sanzioni già in esecuzione. stabilisce che qualora persista la morosità della società la stessa non potrà essere ammessa al campionato successivo. Nel caso che qui ci occupa, il pagamento effettuato oltre il termine dei 30 giorni andrà valorizzato esclusivamente per l’applicazione delle circostanze attenuanti. Da quanto sopra evidenziato, quindi, questo Tribunale ritiene di dover accogliere il deferimento richiesto dalla Procura Federale Interregionale, ritenendo sussistenti le violazioni contestate. Per quanto concerne le sanzioni da applicare, il pagamento effettuato seppur in ritardo consente di applicare le richiamate circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13 n. 2 del C.G.S. Di conseguenza al sig. Marco Castelluccio, fino al 30 giugno 2021, termine di scadenza del pagamento di cui al Lodo Arbitrale, presidente della società FCD Calcio Termoli 1920, andrà applicata la sanzione dell’inibizione di mesi quattro (pena base mesi sei, detratti mesi due per le circostanze attenuanti). Dagli atti del Comitato Regionale risulta che lo stesso non sia tesserato con alcuna società, di conseguenza al fine di dare l’adeguata effettività ed afflittività alla sanzione irrogata, è necessario far decorrere l’applicazione della inibizione all’atto di un eventuale tesseramento federale e in ogni caso allo scadere di altre sanzioni già in esecuzione. La società F.C.D. Calcio Termoli 1920, andrà anch’essa sanzionata per responsabilità diretta. Sulla applicabilità delle sanzioni a carico delle società per responsabilità oggettiva occorre richiamare i princìpi che governano la materia. Il regime della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo muove dall’intenzione di indurre le società a porre in essere gli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi dei fatti pregiudizievoli. E ciò per tutelare i terzi e comunque gli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato il calcio e lo sport in generale. Il Collegio di Garanzia dello Sport (si confronti Sezioni Unite, decisione 8 settembre 2015 n. 42) ha richiamato il “principio di precauzione”, in forza del quale l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è così forte che “il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza”. Il principio, si legge in motivazione, è ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dai soggetti operanti nel mondo dello sport. Finalità consistenti nel promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell’avversario. Ed è in quest’ottica che la responsabilità oggettiva ha un evidente effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio. Responsabilità oggettiva mitigata (ma non abolita) con l’introduzione nell’ordinamento calcistico della esimente di cui all’art. 7 del C.G.S. a mente del quale il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, deve valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia ed il funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.. Scriminante che questo Tribunale non ha potuto apprezzare atteso che la società sul punto nulla ha dedotto. Ritiene questo Tribunale, pertanto, che la sanzione dell’ammenda richiesta dalla Procura federale vada sensibilmente ridotta, considerato che la nuova compagine societaria si è adoperata per rimediare all’illecito sportivo perpetrato dai vecchi rappresentanti. Dunque, l’ammenda da applicare sarà pari ad € 100,00 (€ 150,00 pena base, detratti € 50,00 per le circostanze attenuanti). L’art. 6, comma 31 del CGS come sopra richiamato prevede specificatamente per la condotta accertata del pagamento in ritardo delle somme previste nel Lodo Arbitrale, la sanzione di uno e più punti di penalizzazione in classifica. Di talché andrà applicata la sanzione di un solo punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale, accoglie il Deferimento n. 64 della Procura Federale del 08.11.2021 e per l’effetto applica al sig. Marco Castelluccio all’epoca dei fatti Legale rappresentante della società F.C.D. Calcio Termoli 1920 l’inibizione per mesi quattro da scontarsi all’atto di un eventuale tesseramento federale e in ogni caso allo scadere di altre sanzioni già in esecuzione.

 

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