FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 267/AA del 03/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SABBIONI LUCE FC SAN GIULIANO CITY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Albino Vittorio SABBIONI e Andrea LUCE, e della società FC SAN GIULIANO CITY SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBINO VITTORIO SABBIONI, allenatore Dilettanti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, all’epoca dei fatti tesserato, per la stagione sportiva 2021-2022, in qualità di allenatore della squadra degli Allievi Regionali dell’ASD SG City Nova F.C., ora F.C. San Giuliano City S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF, e all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver stipulato, in qualità di Allenatore della categoria “Allievi Regionali” della A.S.D. SG City Nova F.C. (ora F.C. San Giuliano City S.r.l.) per la stagione sportiva 2021-2022, con la stessa A.S.D. SG City Nova F.C. (ora F.C. San Giuliano City S.r.l.) un accordo simulato che formalmente non prevedesse compensi, tuttavia accettando verbalmente la promessa di corresponsione di compensi a titolo di rimborso spese per l’attività di Responsabile coordinatore del Settore Giovanile;

ANDREA LUCE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. SG City Nova F.C. per la stagione sportiva 2021- 2022, ora F.C. San Giuliano City S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 91 NOIF, per aver fatto svolgere al Sig. Sabbioni Albino Vittorio, tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 per la A.S.D. SG City Nova F.C. (ora F.C. San Giuliano City S.r.l.) in qualità di Allenatore della categoria “Allievi Regionali”, le funzioni di Responsabile coordinatore del Settore Giovanile della società, in difformità rispetto al tipo di rapporto instaurato col tesseramento dello stesso. In violazione, inoltre, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 comma 1 delle NOIF, per aver stipulato con il Sig. Sabbioni Albino Vittorio, tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 per la A.S.D. SG City Nova F.C. (ora F.C. San Giuliano City S.r.l.) in qualità di Allenatore della categoria “Allievi Regionali”, un accordo simulato che formalmente non prevedesse compensi, promettendo verbalmente la corresponsione di compensi a titolo di rimborso spese per l’attività di Responsabile coordinatore del Settore Giovanile svolta dal Sig. Sabbioni. In violazione, infine, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art. 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Primi calci” dell’ASD SG City Nova F.C. per la stagione sportiva 2021-2022, ora F.C. San Giuliano City S.r.l., ad un tecnico abilitato come “Allenatore UEFA B”, il Sig. Quatti Massimiliano, senza tesserarlo per la predetta società;

FC SAN GIULIANO CITY SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato il sig. Luce Andrea, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza, ed il Sig. Sabbioni Albino Vittorio, in qualità di Allenatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Albino Vittorio SABBIONI e dal Sig. Andrea LUCE in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società FC SAN GIULIANO CITY SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Albino Vittorio SABBIONI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea LUCE, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società FC SAN GIULIANO CITY SRL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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