F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFNT del 6 Marzo 2023 (motivazioni) – Antonio Vanzetto e Martina Benacchio per Matteo Vanzetto / ASC Neugries – Reg. Prot. 36/TFN-ST

Decisione/0031/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0036/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Filippo Crocè – Componente

Nicola Grasso – Componente

Flavia Tobia – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 febbraio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio, genitori del calciatore Matteo Vanzetto (1.11.2012 – matr. 3315528), nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 6 febbraio 2023, i sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Matteo Vanzetto, adivano, ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, avverso il diniego di svincolo del loro figlio minore Matteo Vanzetto da parte della società ASC Neugries.

A sostegno del proprio ricorso, i sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio rilevavano che, in data 3 dicembre 2022, avrebbero richiesto alla società ASC Neugries (società presso la quale è tesserato il calciatore Matteo Vanzetto) lo svincolo del proprio figlio, senza specificare nel dettaglio le motivazioni poste alla base di detta richiesta.

In data 16 dicembre 2022 la società ASC Neugries, a fronte di detta richiesta, rilasciava al proprio tesserato Matteo Vanzetto un nullaosta per effettuare stage tecnici, allenamenti e partite amichevoli con la società Virtus Bolzano a far data dal 16 dicembre 2022.

Ricorrono, pertanto, i sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio, chiedendo che venga concesso lo svincolo del proprio figlio Matteo Vanzetto dalla società ASC Neugries, non ritenendo sufficiente il nullaosta concesso dalla predetta società, in quanto permetterebbe al calciatore di svolgere con la Virtus Bolzano esclusivamente allenamenti ed amichevoli.

Con memoria del 22 febbraio 2023, controdeduceva la società ASC Neugries, la quale rilevava di non aver potuto accettare la suddetta richiesta di svincolo, in quanto priva dei necessari requisiti formali e sostanziali.

Precisava, altresì, la società ASC Neugries che, in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Matteo Vanzetto) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano, seguito poi da un secondo incontro con detta società in data 5 dicembre 2022.

Il ricorso veniva dunque deciso alla riunione del 27 febbraio 2023.

Il ricorso proposto è da dichiararsi inammissibile.

In virtù degli atti depositati, infatti, il Tribunale ritiene che, stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF.

Più precisamente, si osserva che nel ricorso presentato dai sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio manca totalmente l’indicazione di elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori.

La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa. L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso.

Si deve, poi, necessariamente osservare come, anche nel corso dell’udienza, la società ASC Neugries abbia ribadito che in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Matteo Vanzetto) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano.

Detta circostanza (contestata dai ricorrenti, i quali sostengono che vi sarebbe stato solo un semplice incontro conoscitivo tra la Virtus Bolzano ed il proprio figlio), in base a quanto affermato dal legale rappresentante della ASC Neugries, sarebbe anche dimostrabile con documenti e/o testimonianze.

Quanto sopra, dunque, seppur non si possano non considerare le particolari circostanze della fattispecie descritta e la giovane età del calciatore, impone al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano e il calciatore Matteo Vanzetto nel mese di dicembre 2022 e, in particolare, con riferimento alla asserita effettuazione di un vero e proprio “provino” del calciatore in questione, non autorizzato dalla società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dai sigg.ri Antonio Vanzetto e Martina Benacchio, genitori del calciatore Matteo Vanzetto, nei confronti della società ASC Neugries.

Trasmette gli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano e il calciatore Matteo Vanzetto nel mese di dicembre 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Flavia Tobia                                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 6 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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