C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 14/12/2022 – Delibera DECISIONE N. 23/2022-2023 a seguito del reclamo n. 24 promosso dalla A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5 in data 29/11/2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 80,00 (ottanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.52 del 25/11/2022

DECISIONE   N. 23/2022-2023

a seguito del reclamo n. 24 promosso dalla A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5 in data 29/11/2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 80,00 (ottanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.52 del 25/11/2022                                              

nella riunione del 12 dicembre 2022,

 - esaminato il reclamo;

- dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata inviata il 9-12-2022;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla società reclamante la sanzione sportiva della ammenda di euro 80,00 “ per aver alcuni propri sostenitori proferito  frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara “.

 Contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO a 5 negando i fatti imputati e chiedendone l’annullamento o in subordine una riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per mancanza di sottoscrizione dello stesso, requisito indispensabile per la sua validità; peraltro in calce al reclamo è riportato soltanto “ A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A5 senza essere nemmeno indicato chi sia il soggetto che ha predisposto l’atto e che rappresenterebbe la società.

Anche la memoria difensiva, che peraltro è inammissibile essendo stata depositata tardivamente, non reca alcuna sottoscrizione né indicazione di chi sia il soggetto che l’ha predisposta ed al quale la stessa sia riferibile.

L’articolo 49 CGS prevede che  i ricorsi debbano essere firmati da chi rappresenta la società con individuazione del soggetto che li sottoscrive, anche per consentire di verificare se il sottoscrittore è abilitato a rappresentare la società reclamante o meno, come si verificherebbe – ad esempio -  se il reclamo fosse sottoscritto da un soggetto in quel momento inibito.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 49 C.g.s.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 dicembre 2022.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it