C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 09/12/2022 – Delibera DECISIONE N. 21/2022-2023 a seguito del reclamo n. 22 promosso dalla A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO in data 19/11/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 15/11/2022
DECISIONE N. 21/2022-2023
a seguito del reclamo n. 22 promosso dalla A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO in data 19/11/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 15/11/2022
nella riunione del 5 dicembre 2022,
- esaminato il reclamo;
- letti tutti gli atti;
- relatore Giovanni Spanti
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante la sanzione sportive della perdita per 3 a 0 della gara REAL PORTO - MONTECASSIANO del 12-11-2022 valevole per il campionato regionale di seconda categoria girone E per aver schierato in campo il calciatore GASPARRI GIACOMO, nato il 13-4-1995 che è risultato non essere tesserato con la società il giorno in cui si è svolto l’incontro.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO sostenendo di aver schierato il calciatore in quanto riteneva che la Federazione d’ufficio avrebbe provveduto al tesseramento per il calcio a 11, essendo stato in precedenza lo stesso giocatore per il calcio a 11.
Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione.
La Corte ha richiesto all’Ufficio Tesseramenti di comunicare quale fosse la posizione del calciatore GASPARRI GIACOMO alla data della gara ed ha ricevuto la certificazione del 30-11-2022 dalla quale risulta che alla data della gara il giocatore “risulta NON TESSERATO. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto emerso nel procedimento ed in particolare da quanto attestato dall’Ufficio Tesseramenti, la Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto in quanto il calciatore GASPARRI GIACOMO ha partecipato alla gara senza essere tesserato per la ASD MONTECASSIANO CALCIO.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO.
Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.
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