F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFNT del 7 Marzo 2023 (motivazioni) – Luca Muzzana e Alessandra Gangemi per Diego Muzzana / ASC Neugries – Reg. Prot. 37/TFN-ST

 

Decisione/0033/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0037/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Filippo Crocè – Componente (Relatore)

Angelo Pasquale Perta – Componente

Flavia Tobia – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 febbraio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Luca Muzzana e Alessandra Gangemi, genitori del calciatore Diego Muzzana (5.12.2012 - matr. 3246394), nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 6 febbraio 2023, i sigg.ri Luca Muzzana e Alessandra Gangemi, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Diego Muzzana hanno adito, ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, avverso il diniego di svincolo del loro figlio minore Diego Muzzana, da parte della società ASC Neugries.

Sostengono i ricorrenti che, in data 16 dicembre 2022, a seguito di una loro richiesta di svincolo avanzata in data 3 dicembre, la ASC Neugries si sia limitata a rilasciare, a favore del proprio tesserato Diego Muzzana di anni 10, esclusivamente un nullaosta utile ad effettuare stage tecnici, allenamenti e partite amichevoli con la società Virtus Bolzano.

Ritenendo il nullaosta limitante, in concreto, l’attività sportiva del bambino, che non potrebbe disputare, per la stagione in corso, gare di campionato, i sigg.ri Luca Muzzana e Alessandra Gangemi hanno chiesto a questo Tribunale che venga concesso lo svincolo definitivo dalla società ASC Neugries.

Con memoria del 22 febbraio 2023, controdeduceva la società ASC Neugries, la quale rilevava di non aver potuto accogliere la richiesta di svincolo, perché priva dei necessari requisiti formali e sostanziali.

Precisava, altresì, la società ASC Neugries che, in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Diego Muzzana) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano, seguito poi da un secondo incontro con detta società in data 5 dicembre 2022.

Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 27 febbraio 2023.

Il ricorso proposto è da dichiararsi inammissibile.

In virtù degli atti depositati, infatti, il Tribunale ritiene che, stante la esposizione dei motivi in forma del tutto generica ed indeterminata, non solo non si possa ravvisare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore ai fini della concessione dello svincolo richiesto, ma, prima ancora, non sia permesso di sussumere tale caso nella fattispecie disegnata dal legislatore sportivo con la previsione di cui all’art. 109 delle NOIF.

Più precisamente, il Tribunale rileva che il ricorso è privo degli elementi fattuali, tali da far inquadrare la fattispecie descritta nella casistica prevista dalla vigente normativa in materia di svincolo dei calciatori.

La domanda dei ricorrenti, infatti, è del tutto generica e si fonda esclusivamente sull’esternazione di un disagio del calciatore (ribadito nel corso dell’udienza dai genitori ricorrenti) nel continuare a giocare con la società ASC Neugries, in conseguenza di un asserito mutamento della guida tecnica della squadra – peraltro fermamente negato dai dirigenti della società che hanno, piuttosto, parlato di una integrazione del precedente staff tecnico con un altro elemento – senza che, comunque, venissero indicati specifici comportamenti pregiudizievoli nei confronti del calciatore e, ancor meno, l’esclusione, ad opera della società, dalle gare della squadra o dal nuovo progetto tecnico, facendo apparire piuttosto come “non gradito” il nuovo componente dello staff tecnico al calciatore di cui trattasi. Non vengono, in definitiva, indicati elementi giuridicamente rilevanti e tali da poter ricondurre la fattispecie in esame ai criteri richiesti dalla normativa vigente per richiedere lo svincolo del calciatore; con la conseguenza che lo scenario rappresentato dai ricorrenti non rientra in nessuna delle ipotesi previste da tale normativa.

L’impossibilità di ricondurre – anche solo astrattamente – la richiesta formulata dai genitori del calciatore alla fattispecie di cui all’art. 109 NOIF (al di là della attribuzione nominale data alla stessa dai ricorrenti) induce questo Tribunale a dichiarare la inammissibilità in radice del ricorso, precludendo la possibilità di esaminare la richiesta avanzata non presentando essa i requisiti minimi stabiliti dalla legge: “Conseguenza  che colpisce l’atto di parte quando questo difetti di un presupposto o comunque di un  elemento indispensabile per inserirsi validamente nel procedimento e perseguire una decisione nel merito della domanda”. Si deve, per altro verso, necessariamente rilevare come, anche nel corso dell’udienza, la società ASC Neugries abbia ribadito che in data 2 dicembre 2022, prima della richiesta di svincolo pervenuta in data 3 dicembre 2022, sei dei suoi tesserati (tra i quali il calciatore Muzzana) avrebbero svolto un provino non autorizzato con la società Virtus Bolzano.

Detta circostanza, anche se decisamente contestata dai controinteressati, i quali hanno invece sostenuto, nel corso dell’udienza, che vi sarebbe stato solo un semplice incontro conoscitivo tra la Virtus Bolzano ed il proprio figlio, impone al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano e il calciatore Diego Muzzana nel mese di dicembre 2022 e, in particolare, con riferimento alla asserita effettuazione di un vero e proprio “provino” del calciatore in questione, non autorizzato dalla società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dai sigg.ri Luca Muzzana e Alessandra Gangemi, genitori del calciatore Diego Muzzana, nei confronti della società ASC Neugries.

Trasmette gli atti alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano e il calciatore Diego Muzzana nel mese di dicembre 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 7 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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