FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 270/AA del 06/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SHOKER ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 248 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ali Al Reda SHOKER e della società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALI AL REDA SHOKER, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Murialdina Olympia Padova, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Murialdina Olympia Padova, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Ali Al Reda Shoker ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ali Al Reda SHOKER, e dal Sig. Davide Bassan, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ali Al Reda SHOKER, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MURIALDINA OLYMPIA PADOVA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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