Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0146/TFN - SD del 17 Febbraio 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  –  del sig. L.C. - Reg. Prot. 113/TFN-SD

Massima: Accolto il ricorso ai sensi dell’art. 30 CGS CONI e, per l'effetto, annullata l'elezione del 9 novembre 2024 svoltasi presso la Sezione AIA di Pescara… deve essere accolta la censura dedotta in via principale dal ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della decisione sull’invalidità della propria candidatura, adottata dal Presidente dell’Assemblea elettorale della Sezione di Pescara in data 9 novembre 2024. Ha, invero, errato l’Organo di Revisione Sezionale allorché ha dichiarato inammissibile la candidatura del … per asserito difetto dei requisiti, mancando il numero di firme necessario; come ha errato il Presidente dell’Assemblea, quando ha escluso la candidatura dell’odierno ricorrente, confermando la decisione dell’Organo di Revisione. Analogo errore lo ha, di riflesso, commesso il Collegio dei Probiviri, che non ha accolto il reclamo a suo tempo interposto dal .... Come chiaramente emerge dall’ordito regolamentare (v. il “Regolamento elettivo dell’Assemblea elettiva Sezionale AIA”), gli associati che intendano candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare, al Presidente o a un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, una scheda contenente: il proprio nominativo; i rispettivi dati anagrafici e l’anzianità associativa; una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di elettorato passivo; la presentazione di essa candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell’anno precedente a quello delle elezioni, con allegata copia della tessera federale o di altro documento di riconoscimento (art. 3, comma 1, di detto Regolamento). Altrettanto ictu oculi risulta che la percentuale minima del 16% e quella massima del 20% debba essere calcolata sul numero degli aventi diritto al voto, che sono tali se in possesso delle condizioni della maggiore età, dell’associazione alla Sezione alla data di svolgimento dell’elezione, dell’associazione all’AIA alla data del 30 giugno dell’anno pregresso, dell’assenza di provvedimenti di sospensione e del difetto di morosità nel pagamento delle quote sezionali (v. l’art. 3, lett. d), del Regolamento elettivo, che fa testuale riferimento agli “aventi diritto al voto”, da leggersi in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Regolamento stesso, secondo cui “Hanno diritto al voto nell’Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all’AIA alla data del trenta giugno dell’anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali”). La percentuale compresa tra i valori indicati va, dunque, calcolata sul denominatore dei soli aventi diritto al voto; denominatore cui vanno inevitabilmente sottratti – pena il disconoscimento del tenore positivo del disposto e della logica che il medesimo sottende – i minorenni, i non più associati, i sospesi per motivi disciplinari e i morosi nell’onorare le quote della Sezione. Come si è detto, al dato testuale, da prediligere in ragione della priorità dell’esegesi letterale, si aggiunge quello sistematico: a una lettura conforme a quanto sostenuto dal ricorrente concorre il generale principio del favor partecipationis, che promuove la presentazione delle candidature alle cariche associative. Emblematico è, sul punto, il dettato del C.U. n. 9/A FIGC del 15 luglio 2024, involgente modifiche al testo dei “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, ove si legge che “I regolamenti dell’AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature” (art. 7, comma 4). La necessità di favorire la presentazione delle candidature, secondo un principio di democratica apertura coerente con lo spirito associativo (al quale gli articoli 2, 18 e 33 della Costituzione danno linfa), stride con una esegesi restrittiva come quella che ha condotto all’illegittima esclusione del ...

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0084/CFA del 24 Gennaio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0119/TFNSD/2024-2025 del 20.12.2024

Impugnazione – istanza:  sig. A.G.- M.T./Sig. A.S.

Massima: Confermata la decisione del TFN che accogliendo il ricorso dell’arbitro ha dichiarato l’illegittimità dell’assemblea elettiva della Sezione AIA e la proclamazione del Presidente…L’originario ricorrente ha sostenuto che vi sarebbe una palese discrepanza fra il numero dei presenti aventi diritto al voto (176), il numero dei votanti (181) e il numero delle schede riscontrate a fine scrutinio (184, tenuto conto di 1 scheda nulla). Pertanto, sarebbe evidente la possibilità che qualcuno dei votanti avesse esercitato più volte il proprio diritto di voto. A questo proposito, il TFN ha richiamato il principio di strumentalità delle forme, che, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In materia elettorale, in ragione dell’operatività dell’istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali, ovvero i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, inerenti alla corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 53). In tale contesto, un ruolo determinante assume il principio della prova di resistenza, il quale, nel quadro appunto di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura là dove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (giurisprudenza costante: da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428). Date tali premesse, il TFN ha accolto il ricorso sulla scorta di una ricostruzione della vicenda che il reclamante contesta. Ora, nella specie, il numero dei presenti e dei votanti non compare nel verbale dell’assemblea elettiva, che sembra peraltro redatto in conformità a un verbale-tipo predisposto dall’AIA, ma solo in un pro-memoria a uso interno, c.d. “brogliaccio”. Questo non costituisce un vero e proprio verbale, non fosse altro perché manca della sottoscrizione, che è elemento costitutivo della verbalizzazione (Cons. Stato, Sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544). Dell’assoluta accuratezza del brogliaccio è lecito dubitare visto che, ad esempio, esso considera votanti 5 associati dati per non presenti. Tuttavia dal brogliaccio non è possibile prescindere, dato che esso costituisce l’unica documentazione disponibile sul punto controverso e che sulle sue risultanze si è basato l’Ufficio di Presidenza per rigettare il reclamo immediatamente proposto dall’odierno reclamato. Tale decisione, impugnata con il ricorso introduttivo, appare però intrinsecamente contraddittoria. Nella pronuncia si legge che i presenti e votanti erano 176, ai quali dopo le contestazioni sarebbero stati aggiunti 2. Rimane una differenza di almeno 6 voti rispetto al numero delle schede scrutinate, differenza che va bene al di là della necessaria prova di resistenza pure a voler dare per buona la dichiarazione di aver votato, resa successivamente dal signor … e prodotta in atti dal reclamante (hanno diverso contenuto le dichiarazioni del segretario dell’Ufficio di Presidenza, signor …, e dello scrutatore signor ….o). Il reclamante sostiene che lo scarto sarebbe dovuto a mere dimenticanze o errori materiali, privi di qualunque rilevanza. Ma questa è una affermazione apodittica; anche perché, considerato l’indiscusso clima di confusione in cui le operazioni di voto si sono svolte, non appaiono credibili le dichiarazioni del segretario dell’Ufficio di Presidenza e dello scrutatore nella parte in cui escludono che qualche associato avesse votato due volte.

Decisione C.F.A. – Sezione Consultiva: Decisione pubblicata sul CU n. 001/CFA del 1 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Oggetto: parere interpretativo sull’applicazione degli artt. 9, comma 3, 13 e 37 del Regolamento dell’A.I.A.

Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A.… va condivisa la evocata applicabilità del regolamento nella versione più recente, entrata in vigore all’inizio del presente anno. Al riguardo il principio del ‘tempus regit actum’, da cui emerge la necessità di applicare la regola vigente al tempo della relativa applicazione, si accompagna – coerentemente - alla natura procedurale degli ambiti coinvolti e delle relative regole da applicare.

Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A. trova applicazione l’art. 9 comma 3 del Regolamento, “ 3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell’AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.”….La soluzione prospettata dalla richiesta di parere, secondo cui “Quando si dimette il Presidente occorre procedere (solo) alla sua successione (mentre il C.N. continua ad operare…)”, non è condivisibile….L’art. 9 disciplina la figura del vice presidente. Pertanto per la soluzione della questione sottoposta in via principale occorre rifarsi, prioritariamente, alla disposizione chiamata a normare la figura apicale del Presidente, cioè l’art. 8. In particolare, l’art. 8 ai commi 2 e 3 statuisce quanto segue: “2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall’accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata”. Con ciò si evidenzia, sia in termini letterali che in quelli funzionali, il legame indissolubile fra l’elezione del Presidente e quella dei componenti effettivi del comitato nazionale. Infatti, la richiamata previsione letterale trova ulteriore sostegno nella ‘ratio’ sottesa alla necessità di garantire l’omogeneità della legittimazione di tutti i soggetti titolari di cariche elettive, a garanzia dello stesso funzionamento dell’associazione e dei relativi organi rappresentativi. A quest’ultimo riguardo è la stessa normativa regolamentare ad evidenziare come la lista dei componenti sia direttamente collegata con quella del Presidente, proprio al fine di garantire la indicata ‘ratio’. Per quanto in astratto opinabile, la scelta normativa appare chiara; in analogia con altre discipline conosciute dall’ordinamento, come in tema di elezione del Sindaco, la scelta va nella direzione per cui la carica non è assegnata ‘uti singuli’ ma ‘uti collegium’. A propria volta l’art. 11 in tema di Comitato, detta statuizioni coerenti alla indicata soluzione ermeneutica ed alla relativa ‘ratio’. In linea generale al comma 1 dell’art. 11 si prevede che “Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell’AIA, dal Vicepresidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea generale”. In linea particolare, ed in piena coerenza rispetto alla precedente statuizione, al comma 10 si prevede che “ Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l’intero Comitato nazionale ed il Presidente dell’AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni”. E le elezioni sono disciplinate dal predetto art. 8, come sopra richiamato, che collega, in termini di piena logica e consequenzialità, l’elezione del Presidente a quella del Comitato. Ad ulteriore conferma, la stessa disciplina dell’Assemblea generale (art. 7 comma 7) prevede la contestuale elezione di Presidente e componenti effettivi nella lista collegata: “7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti …”. Pertanto, la richiesta indicazione circa l’esatto ambito della prossima Assemblea generale straordinaria elettiva dell’A.I.A., occorre procedere, nei termini di cui agli artt. 8 e 10 – come sopra richiamati – alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni, secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8.

Massima: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’A.I.A. in materia di numero massimo di mandati e quindi di eleggibilità alle cariche di Presidente, Vicepresidente nazionale e di componente del Comitato Nazionale chi abbia ricoperto la carica di Componente del Comitato nazionale per tre mandati, ferma l’ineleggibilità a Componente del Comitato Nazionale stesso, può essere eletto alla carica di Presidente o di Vicepresidente nazionale….In termini letterali, l’art. 13, rubricato “requisiti dei candidati”, prevede le seguenti analoghe previsioni. Al comma 1: “Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati. Non sono eleggibili alla carica di Vicepresidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA per due mandati”. Al comma 2: “Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA o quella di Vicepresidente nazionale dell’AIA per tre mandati.” A fronte di tali specifiche previsioni e della natura delle norme in tema di elettorato passivo, va condivisa la lettura che tende ad escludere la possibilità di estendere analogicamente la causa di ineleggibilità oltre i confini della dizione normativa. Come noto, costituisce orientamento costante quello a mente del quale le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, non essendo ammissibile una interpretazione estensiva delle norme limitative dell'elettorato passivo, per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche elettive (cfr. ad es. Cassazione civile , sez. I , 24/02/2021 , n. 5060). Pertanto, in assenza di indicazioni letterali certe, occorre mantenere nell'alveo della ragionevolezza la scelta del legislatore, scongiurando soluzioni che, in modo incompatibile con il sistema normativo, impongano una compressione del diritto di elettorato passivo sproporzionata rispetto ai limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale. Né in senso contrario può evocarsi la norma di cui all’art. 11 comma 1, laddove individua Presidente e vice Presidente quali membri del comitato; anzi, proprio tale espressa previsione conferma che un conto sono i componenti e un altro sono gli altri membri di diritto del Comitato stesso, con la conseguente distinzione, dinanzi alla quale non è consentito introdurre una limitazione ulteriore alla eleggibilità, rispetto a quanto strettamente rilevabile dal dato letterale.

Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A. l’art. 37 del Regolamento A.I.A. - in ordine alla durata della designazione dei Delegati eletti dall’Assemblea Generale, normativamente prevista ‘per un quadriennio olimpico’ – prevede che anche essi vengano eletti dalla nuova assemblea generale indetta per la nomina del presidente….La norma richiamata dall’istanza statuisce, in tema di elezioni, quanto segue: “6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale”. La soluzione al terzo quesito non può che seguire quella prospettata in ordine al primo quesito, ai cui argomenti si rinvia. Inoltre, assume specifico rilievo la norma di cui all’art. 7, in tema di assemblea generale, la quale prevede la contestualità della predetta elezione. In generale, la norma prevede la competenza dell’Assemblea generale, comprendendo anche, al pari e contestualmente a quello di Presidente Vice Presidente e componenti del Comitato nazionale, l’elezione dei delegati degli ufficiali di gara. Al comma 3 dell’art. 7 infatti si prevede quanto segue: “L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA e il Vicepresidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali”. In dettaglio poi la norma prosegue al comma 7, statuendo gli esiti dell’elezione: “Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti; c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi”. Ad ulteriore conferma della necessaria omogeneità e contestualità, il successivo comma 8 statuisce una regola comune a tutte le cariche oggetto di contestuale elezione: “Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica”.

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