Decisione C.F.A. – Sezione Consultiva: Decisione pubblicata sul CU n. 001/CFA del 1 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Oggetto: parere interpretativo sull’applicazione degli artt. 9, comma 3, 13 e 37 del Regolamento dell’A.I.A.
Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A.… va condivisa la evocata applicabilità del regolamento nella versione più recente, entrata in vigore all’inizio del presente anno. Al riguardo il principio del ‘tempus regit actum’, da cui emerge la necessità di applicare la regola vigente al tempo della relativa applicazione, si accompagna – coerentemente - alla natura procedurale degli ambiti coinvolti e delle relative regole da applicare.
Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A. trova applicazione l’art. 9 comma 3 del Regolamento, “ 3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell’AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.”….La soluzione prospettata dalla richiesta di parere, secondo cui “Quando si dimette il Presidente occorre procedere (solo) alla sua successione (mentre il C.N. continua ad operare…)”, non è condivisibile….L’art. 9 disciplina la figura del vice presidente. Pertanto per la soluzione della questione sottoposta in via principale occorre rifarsi, prioritariamente, alla disposizione chiamata a normare la figura apicale del Presidente, cioè l’art. 8. In particolare, l’art. 8 ai commi 2 e 3 statuisce quanto segue: “2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall’accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata”. Con ciò si evidenzia, sia in termini letterali che in quelli funzionali, il legame indissolubile fra l’elezione del Presidente e quella dei componenti effettivi del comitato nazionale. Infatti, la richiamata previsione letterale trova ulteriore sostegno nella ‘ratio’ sottesa alla necessità di garantire l’omogeneità della legittimazione di tutti i soggetti titolari di cariche elettive, a garanzia dello stesso funzionamento dell’associazione e dei relativi organi rappresentativi. A quest’ultimo riguardo è la stessa normativa regolamentare ad evidenziare come la lista dei componenti sia direttamente collegata con quella del Presidente, proprio al fine di garantire la indicata ‘ratio’. Per quanto in astratto opinabile, la scelta normativa appare chiara; in analogia con altre discipline conosciute dall’ordinamento, come in tema di elezione del Sindaco, la scelta va nella direzione per cui la carica non è assegnata ‘uti singuli’ ma ‘uti collegium’. A propria volta l’art. 11 in tema di Comitato, detta statuizioni coerenti alla indicata soluzione ermeneutica ed alla relativa ‘ratio’. In linea generale al comma 1 dell’art. 11 si prevede che “Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell’AIA, dal Vicepresidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea generale”. In linea particolare, ed in piena coerenza rispetto alla precedente statuizione, al comma 10 si prevede che “ Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l’intero Comitato nazionale ed il Presidente dell’AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni”. E le elezioni sono disciplinate dal predetto art. 8, come sopra richiamato, che collega, in termini di piena logica e consequenzialità, l’elezione del Presidente a quella del Comitato. Ad ulteriore conferma, la stessa disciplina dell’Assemblea generale (art. 7 comma 7) prevede la contestuale elezione di Presidente e componenti effettivi nella lista collegata: “7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti …”. Pertanto, la richiesta indicazione circa l’esatto ambito della prossima Assemblea generale straordinaria elettiva dell’A.I.A., occorre procedere, nei termini di cui agli artt. 8 e 10 – come sopra richiamati – alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni, secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8.
Massima: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’A.I.A. in materia di numero massimo di mandati e quindi di eleggibilità alle cariche di Presidente, Vicepresidente nazionale e di componente del Comitato Nazionale chi abbia ricoperto la carica di Componente del Comitato nazionale per tre mandati, ferma l’ineleggibilità a Componente del Comitato Nazionale stesso, può essere eletto alla carica di Presidente o di Vicepresidente nazionale….In termini letterali, l’art. 13, rubricato “requisiti dei candidati”, prevede le seguenti analoghe previsioni. Al comma 1: “Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati. Non sono eleggibili alla carica di Vicepresidente nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA per due mandati”. Al comma 2: “Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell’AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell’AIA o quella di Vicepresidente nazionale dell’AIA per tre mandati.” A fronte di tali specifiche previsioni e della natura delle norme in tema di elettorato passivo, va condivisa la lettura che tende ad escludere la possibilità di estendere analogicamente la causa di ineleggibilità oltre i confini della dizione normativa. Come noto, costituisce orientamento costante quello a mente del quale le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all'elettorato passivo sono di stretta interpretazione, non essendo ammissibile una interpretazione estensiva delle norme limitative dell'elettorato passivo, per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche elettive (cfr. ad es. Cassazione civile , sez. I , 24/02/2021 , n. 5060). Pertanto, in assenza di indicazioni letterali certe, occorre mantenere nell'alveo della ragionevolezza la scelta del legislatore, scongiurando soluzioni che, in modo incompatibile con il sistema normativo, impongano una compressione del diritto di elettorato passivo sproporzionata rispetto ai limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale. Né in senso contrario può evocarsi la norma di cui all’art. 11 comma 1, laddove individua Presidente e vice Presidente quali membri del comitato; anzi, proprio tale espressa previsione conferma che un conto sono i componenti e un altro sono gli altri membri di diritto del Comitato stesso, con la conseguente distinzione, dinanzi alla quale non è consentito introdurre una limitazione ulteriore alla eleggibilità, rispetto a quanto strettamente rilevabile dal dato letterale.
Massima: A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente dell’A.I.A. l’art. 37 del Regolamento A.I.A. - in ordine alla durata della designazione dei Delegati eletti dall’Assemblea Generale, normativamente prevista ‘per un quadriennio olimpico’ – prevede che anche essi vengano eletti dalla nuova assemblea generale indetta per la nomina del presidente….La norma richiamata dall’istanza statuisce, in tema di elezioni, quanto segue: “6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale”. La soluzione al terzo quesito non può che seguire quella prospettata in ordine al primo quesito, ai cui argomenti si rinvia. Inoltre, assume specifico rilievo la norma di cui all’art. 7, in tema di assemblea generale, la quale prevede la contestualità della predetta elezione. In generale, la norma prevede la competenza dell’Assemblea generale, comprendendo anche, al pari e contestualmente a quello di Presidente Vice Presidente e componenti del Comitato nazionale, l’elezione dei delegati degli ufficiali di gara. Al comma 3 dell’art. 7 infatti si prevede quanto segue: “L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA e il Vicepresidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali”. In dettaglio poi la norma prosegue al comma 7, statuendo gli esiti dell’elezione: “Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti; c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi”. Ad ulteriore conferma della necessaria omogeneità e contestualità, il successivo comma 8 statuisce una regola comune a tutte le cariche oggetto di contestuale elezione: “Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica”.