T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 06/03/2023 N. 3705

Pubblicato il 06/03/2023

N. 03705/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07410/2021 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7410 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

-OMISSIS-, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Federica Ferrari del Foro di Bergamo (C.F.: FRRFRC72T67L949K – federica.ferrari@bergamo.pecavvocati.it) e dall’Avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma (C.F. DCNCSR72L01A794O – cesare.dicintio@pct.pecopen.it), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Piazza Euclide n. 31;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t.; -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t.; Lega Nazionale Dilettanti - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t.; -OMISSIS- -OMISSIS-; -OMISSIS-; la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport.

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport IIIª Sezione presso il -OMISSIS- 21.05.2021 prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato inammissibile e quindi non esaminato e non accolto il ricorso n. -OMISSIS- proposto dai deducenti, mercè la impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello della -OMISSIS-/-OMISSIS-/2020-2021 Registro Reclami e N.-OMISSIS-/2020-2021 Registro Decisioni, nel giudizio instaurato per vedere accertare la integrale nullità/ annullabilità/invalidità/inefficacia dell'assemblea del -OMISSIS- della-OMISSIS- -OMISSIS- svoltasi con modalità “da remoto” in data -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti assunti, tra cui le determinazioni elettive delle cariche ivi assunte;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/2/2022:

per l’annullamento

della decisione completa di motivazioni del medesimo Collegio di Garanzia III sezione, n-OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del -OMISSIS- --OMISSIS- e del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno esposto di aver impugnato, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della -OMISSIS-, le modalità di svolgimento e le conseguenti deliberazioni assunte dall’assemblea del -OMISSIS- della-OMISSIS- -OMISSIS-, svoltasi con modalità da remoto in data -OMISSIS-.

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, stante la mancata notificazione dello stesso a tutti gli eletti e a tutti i soggetti designati, in violazione del decreto presidenziale n. -OMISSIS-, con il quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

Nella motivazione, il Tribunale ha rilevato che la posizione dei ricorrenti, nella qualità di candidati alle cariche di Presidente, Delegato, Consigliere e Componente del Collegio dei revisori dei conti, dovevano ritenersi contrapposte a quelle di coloro che erano risultati eletti, titolari di un interesse alla conservazione degli atti oggetto della domanda di annullamento.

La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte federale d’appello, che con decisione N.-OMISSIS-/2020-2021 ha confermato la decisione del Tribunale federale.

La decisione della Corte federale d’appello è stata a sua volta impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il -OMISSIS-, che dichiarato il ricorso inammissibile con la decisione oggetto dell’odierna impugnazione.

Avverso il dispositivo della determinazione impugnata, i ricorrenti hanno articolati i seguenti profili di censura:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 1, del codice di giustizia sportiva del -OMISSIS- e dell’art 86 comma 1 del codice di giustizia sportiva della -OMISSIS-; Mancata tutela dei diritti ed interessi dei tesserati;

II. fondatezza del ricorso nel merito.

Con il primo ordine di motivi, i ricorrenti hanno dedotto di aver proposto l’azione quali tesserati e partecipanti aventi diritto al voto, censurando lo svolgimento dell’assemblea con modalità non previste dalla disciplina di settore e comportanti una serie di manifeste irregolarità, agendo a tutela dell’interesse comune di tutti i tesserati al regolare svolgimento dell’assemblea.

Peraltro, i ricorrenti hanno evidenziato che, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado, il Presidente del Tribunale federale, con decreto n. -OMISSIS-, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, senza tuttavia individuare chiaramente i controinteressati, nemmeno a seguito delle richieste di chiarimento dei ricorrenti, limitandosi a statuire che “l’individuazione degli eventuali controinteressati ai fini dell’integrità del contraddittorio, è un esclusivo incombente ricadente su chi propone il ricorso”. Tutto ciò in violazione dell’art. l’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del -OMISSIS-, recepito dall’art. 87, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della -OMISSIS-.

Ciò posto, i ricorrenti hanno precisato di aver notificato il ricorso a -OMISSIS- e a -OMISSIS- - rispettivamente responsabili del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile risultati eletti all’esito dell’assemblea elettiva - senza che tale circostanza fosse valutata dal Tribunale, il quale aveva ritenuto il ricorso inammissibile ed improcedibile per mancata ottemperanza all’ordine del Presidente.

Peraltro quest’ultimo, nonostante avesse inizialmente evidenziato la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio, si era successivamente rifiutato di indicare puntualmente i controinteressati, limitandosi a riferire tale adempimento ai ricorrenti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno riproposto le censure di merito già formulate dinanzi agli organi della giustizia sportiva, contestando le modalità di svolgimento dell’assemblea sotto il profilo della mancanza di una cornice normativa di riferimento e del difetto dei requisiti necessari a garantire la libera espressione del voto, con conseguente nullità o annullabilità delle deliberazioni assunte.

Si è costituito il -OMISSIS-, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice statale in relazione all’oggetto del giudizio, il quale, attenendo alle modalità di svolgimento di un’assemblea per l’elezione a cariche elettive regionali della-OMISSIS-, rientra tra le norme organizzative riservate alla disciplina ed alla giurisdizione degli organi della giustizia sportiva.

Peraltro, il Comitato olimpico ha eccepito l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del -OMISSIS-, che consentono il ricorso al Collegio di Garanzia esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, mentre nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto un sindacato di merito sulla validità e regolarità delle operazioni elettorali.

Nel merito, il -OMISSIS- ha insistito sull’infondatezza della domanda.

Si è costituita la -OMISSIS-, deducendo che i ricorrenti non hanno agito come meri “tesserati”, portatori di un interesse generale della categoria di riferimento, avendo al contrario gli stessi presentato la propria candidatura a ricoprire specifici ruoli ed incarichi di vari Organi direttivi del -OMISSIS-, dimostrando pertanto la sussistenza di un interesse personalizzato alla rimozione dei risultati dell’assemblea.

Di qui l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi quella identità di situazioni sostanziali e processuali che rende ammissibile il ricorso cumulativo.

Sotto altro profilo, la Federazione ha rilevato che la decisione di svolgere l’assemblea con la modalità “da remoto” era stata assunta dal sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, in qualità di reggente del -OMISSIS-, il quale non potrebbe pertanto pretendere di contestarne le risultanze.

In aggiunta, la Federazione ha insistito sulla legittimità della decisione della Corte federale d’appello nella parte in cui il giudice sportivo ha ritenenuto di dover affrontare in via prioritaria il secondo motivo di inammissibilità, senza pronunciarsi sull’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio.

Nel merito, la -OMISSIS- ha preso posizione su tutte le censure relative allo svolgimento dell’assemblea, concludendo per il rigetto del gravame.

Si è costituito il -OMISSIS- –-OMISSIS-, eccependo in via preliminare il difetto di notifica del ricorso e l’inammissibilità dello stesso in quanto cumulativo, deducendone l’infondatezza nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato la motivazione della decisione del Collegio di Garanzia III sezione, n. -OMISSIS- pubblicata nelle more del presente giudizio, con la quale è stato confermato l’impianto motivazionale della decisione della Corte federale d’appello, nella parte in cui il gravame è stato ritenuto inammissibilmente cumulativo, con assorbimento degli ulteriori profili.

In sostanza, i ricorrenti hanno ribadito di aver agito quali tesserati e partecipanti aventi diritto al voto, senza alcun rilievo delle candidature a cariche elettive, che dovevano ritenersi meramente ancillari rispetto al comune interesse principale alla legittimità e regolarità delle operazioni di voto, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Nel merito, i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure già poste a fondamento del ricorso introduttivo.

Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha respinto l’istanza di misure cautelari formulate dai ricorrenti.

All’udienza del 31.01.2023 il Collegio ha rilevato il mancato deposito, negli atti di causa, del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tribunale federale ed ha assegnato alle parti un termine per provvedere ad integrare gli atti del fascicolo telematico.

All’udienza del 14.02.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Va scrutinata, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dal -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, che va respinta.

La presente controversia non rientra nelle materie devolute dall’art. 2 del D.L. n. 220/2003 alla cognizione esclusiva degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, in relazione all’ osservanza e l’applicazione di norme di carattere organizzativo finalizzate al corretto svolgimento delle attività sportive, concernendo piuttosto la legittima investitura di organi interni di quella peculiare formazione sociale costituita dall’ordinamento sportivo, non irrilevante per l’ordinamento giuridico statale, come peraltro già statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 2320/2020, relativa ad una controversia relativa all’elezione a carica sociale di una federazione sportiva).

Sul punto si richiama anche l’orientamento espresso dal giudice del riparto della giurisdizione, che ha avuto modo di precisare come restino soggette alla giurisdizione statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm., le controversie aventi a oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano, come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo munite di rilevanza per l'ordinamento dello Stato (cfr. Corte di Cassazione SS. UU. sent. 3101/2022).

Nel merito, il ricorso è infondato, con assorbimento delle ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti odierne resistenti.

Con la decisione nr. -OMISSIS-, in questa sede gravata, il Collegio di Garanzia del -OMISSIS- si è pronunciato sul reclamo avverso la decisione della Corte federale di appello della -OMISSIS- n.-OMISSIS-/2020-2021 Registro Decisioni, dichiarando inammissibile:

1) il primo ed il quarto motivo di ricorso, perché tesi a sollecitare un’indagine in fatto sull’asserito diniego di accesso agli atti del procedimento, ovvero una nuova valutazione dei fatti oggetto della controversia, in spregio a quanto previsto dall’art. 54, comma 1, del C.G.S. del -OMISSIS-, che limita la cognizione del Collegio di Garanzia alla violazione di norme di diritto ed all’ omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti;

2) il secondo motivo, per insussistenza della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di ultrapetizione e di violazione dell’art. 112 Cost., perché “La -OMISSIS- si è limitata a considerare non ricevibile il ricorso, fermo l’obbligo, per ognuno dei proponenti del reclamo collettivo, di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. In questa prospettiva, non sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice, qualificando giuridicamente i fatti in modo diverso rispetto alla prospettazione offerta dal ricorrente, si è comunque pronunciato in ordine alla domanda proposta; né tantomeno sussiste la violazione dell’art.112 Cost., e di riflesso, il vizio di ultrapetizione, non avendo il giudice pronunciato oltre i limiti delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti”;

3) il terzo motivo di ricorso, per assenza di vizi logici nella motivazione della decisione della Corte federale d’appello, non essendo i ricorrenti legittimati alla proposizione di un ricorso collettivo, in quanto titolari di posizioni giuridiche differenziate in ragione della condizione di candidati a diverse cariche federali.

In relazione al primo profilo, si premette che l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva consente il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, mentre l’art. 12 bis dello Statuto del -OMISSIS-, ribadisce che: “È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.”

Ciò posto, la giurisprudenza (fra molte, TAR Lazio, sez. I-ter sentenza del 10 marzo 2017, n. 3375; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 5 febbraio 2019, n. 880) si è pronunciata espressamente sulla competenza e sui poteri del Collegio di Garanzia, precisando che, quando il ricorso è volto ad ottenere un nuovo sindacato di merito attraverso una rinnovata interpretazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio, e non a denunziare errori di impostazione giuridica, oppure di motivazione insufficiente o illogica, propri del sindacato di legittimità per il quale è competente il Collegio di garanzia dello Sport, è violato il disposto di cui all’art. 54 del Codice di giustizia sportiva, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Ebbene, nel caso di specie sia la questione afferente al diniego di accesso agli atti del procedimento, sia quella attinente alla invalidità dell’assemblea e di tutti i provvedimenti assunti a valle non sono state specificamente affrontate dalla decisione della Corte d’appello federale, che ha invero ritenuto di pronunciarsi in via preliminare sulla ammissibilità del reclamo, in relazione alla proposizione di un unico ricorso da parte di soggetti portatori di interessi giuridici non omogenei.

Accertata, sotto tale profilo, l’inammissibilità della domanda, la Corte non si è pronunciata sulle ulteriori censure formulate dai ricorrenti, stante il carattere preclusivo della declaratoria di inammissibilità, che ha impedito al giudice sportivo di esaminare il merito della controversia e la questione attinente all’accesso.

Parimenti il Collegio di Garanzia, condividendo la statuizione della Corte federale d’appello, ha a sua volta dichiarato l’inammissibilità del reclamo, senza pronunciarsi sugli ulteriori motivi di ricorso, conformemente a quanto previsto dagli articoli 54 comma 1 e 62 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva e 12 bis comma 3 dello Statuto del -OMISSIS-.

Risulta pertanto evidente che la legittimità della decisione del Collegio di Garanzia (ed ancor prima di quelle della Corte federale d’appello e del Tribunale federale) dipendono dalla correttezza o meno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, in relazione alla proposizione di un ricorso collettivo da parte di soggetti non titolari né portatori del medesimo interesse (di cui al terzo dei sopra indicati profili).

Il Collegio reputa legittima la declaratoria di inammissibilità per le seguenti ragioni.

Nel ricorso dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti chiariscono di aver presentato la propria candidatura per rivestire l’incarico di componente dei vari organi direttivi del -OMISSIS-, denunciando l’invalidità non solo delle operazioni di assemblea e di voto, ma anche l’esito delle stesse, ovverosia l’elezione dei nuovi degli organi del -OMISSIS-.

Nel dettaglio, il Dott.-OMISSIS- si è candidato alla carica di Presidente del -OMISSIS-; i Sig.ri -OMISSIS-si sono candidati alla carica di Componente del Consiglio Direttivo; i Sig.ri -OMISSIS- hanno presentato la loro candidatura alla carica di Delegato.

E’ stato in particolare lamentato che ben 30 affiliate aventi diritto al voto, che avrebbero sostenuto il Dott. -OMISSIS- ed i candidati consiglieri e Delegati della sua lista, avevano riscontrato problemi nella procedura di voto, che avevano loro impedito di esprimere le rispettive preferenze in sede assembleare, con la conseguenza che, laddove le stesse avessero votato, il Dott. -OMISSIS-avrebbe ottenuto più consensi del Rag. -OMISSIS-, come sarebbe accaduto anche ai candidati Consiglieri e Delegati della rispettiva lista.

Ciò posto, si legge nelle conclusioni del ricorso che tanto per la carica di Presidente, quanto per quella di Consigliere o di Delegato, un diverso modulo di organizzazione dell’assemblea e di conteggio dei voti avrebbe condotto all’elezione degli odierni ricorrenti (ovvero avrebbe fornito loro maggior chance di essere eletti), ciascuno per la specifica carica elettiva cui aspirava e che “da ciò discende come gli odierni ricorrenti abbiano pina legittimazione ed interesse ad agire per l’annullamento di ogni deliberazione assunta dall’assemblea" (cfr. pg. 22 del ricorso al Tribunale federale).

Se ne desume che gli odierni ricorrenti non hanno fatto valere un generale e comune interesse al regolare svolgimento dell’assemblea, in qualità di tesserati e partecipanti, quanto piuttosto un coacervo di interessi differenziati in relazione alla carica agognata (Presidente, membro del Consiglio, Delegato), lesi dalle modalità di svolgimento dell’assemblea e potenzialmente rimediabili attraverso l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento dei risultati elettorali.

Risulta pertanto confermato che, come rilevato dagli organi della giustizia sportiva, le posizioni degli interessati si palesano differenti e autonome, in quanto ogni ricorrente (con l’eccezione del solo -OMISSIS-) si è affermato titolare di un interesse diretto all’annullamento non solo dell’assemblea, ma soprattutto degli esiti della stessa, nella misura in cui una diversa organizzazione delle operazioni di voto avrebbe loro consentito di essere eletti al posto dei candidati risultati vincitori.

In particolare, ciascun candidato ricorrente ha fatto valere il proprio specifico interesse ad esser preferito ad altro soggetto risultato eletto, censurando pertanto solo gli atti adottati nel corso dell’assemblea che lo ledono direttamente, denotando l’insussistenza di quell’ identità di situazioni sostanziali e processuali che sola può legittimare la presentazione di un ricorso collettivo.

Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, trasponibile anche nell’ ambito dei rimedi giustiziali, che ha chiarito come, ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi collettivi, la necessità che sussista una chiara identità di situazioni sostanziali e processuali, ovverosia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure, che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili e che i ricorrenti non versino in condizioni neppure di potenziale contrasto.

Invero, anche nell’attuale cornice codicistica la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3155; id. sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; id., sez. III, 20 maggio 2014, n. 2581).

Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi che correttamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto cumulativo, avendo i ricorrenti fatto valere interessi non omogenei, sorretti da censure differenziate in relazione alla tipologia di atto o comportamento ritenuto lesivo della singola posizione di aspirante alla specifica e distinta carica elettiva.

Venendo al secondo profilo sopra richiamato, relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di ultrapetizione e di violazione dell’art. 112 Cost., la decisione del Collegio di garanzia si presenta correttamente, seppur succintamente, motivata.

Sul punto, deve rilevarsi che la censura di ultrapetizione in relazione al capo relativo all’accertamento dell’obbligo delle parti reclamanti di pagamento della tassa di reclamo non sussiste né in relazione alla decisione della Corte federale d’appello, né in relazione a quella del Collegio di Garanzia, dovendosi ritenere che la statuizione sull’obbligo di pagamento del contributo sia frutto di una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto alla prospettazione offerta dai ricorrenti, pur sempre nel perimetro della domanda.

Ed infatti, la Corte federale d’appello ha ritenuto le posizioni degli interessati differenti e autonome e, per l’effetto, ha riconosciuto l’obbligo per ciascun reclamante di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia da parte di ciascun reclamante ai sensi dell’art. 48 e dal C.U. n. 17/A, senza tuttavia pervenire alla declaratoria di irricevibilità del reclamo.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nel ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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