F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0080/CFA pubblicata il 13 Marzo 2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/sig. Alessandro Magazzeno-A.S.D. Atletico Faiano

Decisione/0080/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0092/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri – Componente

Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0092/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 02.02.2023

contro

il sig. Alessandro Magazzeno

nonché contro

la A.S.D. Atletico Faiano

per la riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023 e notificata in data 27.1.2023.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa,

Relatore all’udienza del giorno 03.03.2023, tenutasi in videoconferenza, il prof. Antonio Maria Marzocco e udita l’avv. Giulia Conti per la Procura Federale Interregionale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto Prot. n. 13155/769pfi 21-22/PM/fb del 24.11.2022 la Procura Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

- il sig. Alessandro Magazzeno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano, per rispondere della violazione degli artt. 4, 1° co., 28, 1° co. e 38, 1° co., del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi: C.G.S.) per avere lo stesso – al 35° minuto del secondo tempo della gara tra A.S.D. Atletico Faiano e A.S.D. Atletico Pisciotta, disputata in data 14.5.2022, alle ore 16:30, presso l’impianto sportivo “Danilo delle Donne” di Montercovino Pugliano (SA) e valevole per i playoff del girone E del campionato di Prima Categoria, a seguito della rete che ha portato la squadra della A.S.D. Atletico Faiano al pareggio con il punteggio di 2 a 2 – colpito con un pugno il sig. Marega Moussa, calciatore tesserato per la squadra della A.S.D. Atletico Pisciotta, proferendo al contempo all’indirizzo di quest’ultimo la espressione discriminatoria “n**** di m****”;

- il sig. Alfredo Rossi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. San Marco Agropoli, per rispondere della violazione dell’art. 22, 1° co., C.G.S. per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19.9.2022 e del 20.9.2022, alle audizioni fissate dalla Procura Federale senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

- la A.S.D. Atletico Faiano a titolo di «responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Magazzeno», così come sopra descritti;

- la A.S.D. San Marco Agropoli, a titolo di «responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alfredo Rossi», così come sopra descritti.

2. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 27 del 26.1.2023, notificata in data 27.1.2023, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania rigettava il deferimento proposto nei confronti del sig. Alessandro Magazzeno per violazione dell’art. 28, 1° co., C.G.S. e, in modo connesso, negava la responsabilità ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S., della A.S.D. Atletico Faiano, della quale all’epoca dei fatti il sig. Alessandro Magazzeno era calciatore tesserato.

2.1. Nulla la decisione proferiva in ordine al deferimento del Sig. Magazzeno anche per ritenuta violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S. e, in modo connesso, alla ritenuta responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S. per gli atti e i comportamenti imputati al Sig. Magazzeno.

2.2. Per quanto attiene alla violazione dell’art. 22, 1° co., C.G.S. imputata al sig. Alfredo Rossi, il Tribunale disponeva il proscioglimento; mentre accoglieva il connesso deferimento della A.S.D. San Marco Agropoli per violazione dell’art. 6, 2° co., C.G.S., comminando alla A.S.D. la sanzione dell’ammenda di 300,00 (trecento/00).

3. Avverso la decisione del Tribunale il Procuratore Federale Interregionale ha proposto, mediante notifica a mezzo PEC in data 02.02.2023, reclamo a questa Corte Federale d’Appello (reclamo n. 0092/CFA/2022-2023), per i motivi che saranno in seguito indicati ed esaminati, chiedendo la riforma parziale della decisione e, per l’effetto, l’irrogazione delle sanzioni già richieste dal rappresentante della Procura Federale nel procedimento in primo grado così specificate: al sig. Alessandro Magazzeno la sanzione di giornate 15 (quindici) di squalifica; alla A.S.D. Atletico Faiano la sanzione dell’ammenda di 800,00 (ottocento/00). In subordine, la Procura ha chiesto che vengano applicate le sanzioni ritenute conformi a giustizia da codesta Corte Federale di Appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale di rito, preso atto della mancata costituzione del sig. Alessandro Magazzeno e della A.S.D. Atletico Faiano – consentita sia mediante deposito di memoria difensiva fino a tre giorni prima dell’udienza (art. 103, 1° co., C.G.S.), sia mediante costituzione diretta all’udienza (cfr. CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; Id., n. 49/2021-2022) – la Corte, in osservanza dei principi del giusto processo indicati dall’art. 44 C.G.S., espressamente richiamato dall’art. 50, 1° co., C.G.S., deve verificare la regolarità delle notificazioni alle controparti, al fine di accertare la corretta instaurazione del contraddittorio.

Nel caso in esame il contraddittorio risulta correttamente instaurato.

1.1. Difatti il reclamo è stato regolarmente notificato dalla Procura federale, in data 02/02/2023, ad entrambe le controparti (art. 101, 2° co., CGS), mediante separate PEC rivolte all’indirizzo “avv.giovannicalabrese@legalmail.it”, come attestato dalle ricevute in atti di avvenuta consegna delle PEC. In applicazione dell’art. 53, 5° co.. lett. a) n. 3 e lett. b) n. 2, in combinato disposto con il principio desunto dall’art. 330, 1° co., Codice di procedura civile (applicabile al processo sportivo in forza dell’art. 2, 6° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI, che rinvia in via suppletiva ai principi e alle norme generali del processo civile, in quanto compatibili), le notificazioni del reclamo sono state dirette all’indirizzo PEC comunicato all’Organo di giustizia sportiva ai fini del procedimento di primo grado. Pertanto, esse sono state correttamente dirette all’indirizzo PEC del difensore costituito nel giudizio di primo grado e domiciliatario, avv. Giovanni Calabrese, giusto il mandato ad litem al medesimo conferito, con contestuale elezione di domicilio, sia dal sig. Alessandro Magazzeno sia dalla A.S.D. Atletico Faiano, come risulta dai documenti in calce alla memoria difensiva di primo grado in atti.

1.2. Secondo le stesse modalità, e al medesimo indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario sig. Giovanni Calabrese, è stato notificato alle controparti convenute, a cura della Segreteria della Corte, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 103, 1° co., CGS.

2. Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte, preso atto della volontaria contumacia delle controparti – sig. Alessandro Magazzeno e A.S.D. Atletico Faiano – procede all’esame dei due motivi di impugnazione sollevati dalla Procura Federale Interregionale con l’atto di reclamo.

2.1. Ai sensi dell’art. 106, 1° co., la cognizione del Collegio è limitata ai punti della decisione espressamente impugnati (cfr. CFA, Sez. IV, n. 57/2021-2022).

Il reclamo della Procura Federale Interregionale ha investito la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato il deferimento proposto nei confronti del sig. Alessandro Magazzeno per violazione dell’art. 28, 1° co., C.G.S. e, in modo connesso, ha negato la responsabilità ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S., della A.S.D. Atletico Faiano; ed inoltre nella parte in cui non ha pronunciato sul deferimento del sig. Magazzeno per la pretesa violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S. e, in modo connesso, sulla pretesa responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S. per gli atti e comportamenti ascritti al sig. Magazzeno.

Di conseguenza, la decisione di primo grado in relazione agli altri capi sopra descritti nella ricostruzione del fatto, relativi al deferimento del sig. Alfredo Rossi e della A.S.D. San Marco Agropoli, è passata in giudicato.

2.2. Nel procedere all’esame dei singoli motivi di impugnazione sollevati dalla Procura Federale Interregionale, la Corte ritiene, per le ragioni di antecedenza logica che saranno di seguito esplicate, di dover affrontare, innanzi tutto, il secondo motivo di impugnazione.

Con esso la Procura denuncia la «Violazione artt. 44 e 51 del Codice di Giustizia Sportiva per mancanza assoluta di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza della violazione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva a carico del calciatore sig. Alessandro Magazzeno».

Il reclamo della Procura lamenta che «la pronuncia di primo grado non contiene nel proprio dispositivo il benché minimo riferimento al capo di incolpazione relativo alla violazione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ascritta al sig. Alessandro Magazzeno con l’atto di deferimento, per aver colpito con un pugno il calciatore della squadra avversaria sig. Marega Moussa»; ed inoltre che «il Tribunale Federale Territoriale non ha fornito, neppure incidentalmente, alcuna motivazione (…)».

2.2.1. Il motivo di reclamo così sollevato dalla Procura non denuncia, a parere di questa Corte, un vizio motivazionale, sia pure nella sua versione più grave rappresentata dalla mancata motivazione. Tale vizio presuppone, infatti, l’esistenza di un decisum (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020), che invece manca del tutto nel caso in esame.

I motivi di censura sollevati dalla Procura denunciano, piuttosto, una vera e propria omissione di pronuncia nella decisione di primo grado. Per tale ragione, l’esame del secondo motivo di reclamo ha priorità logica rispetto all’esame del primo, relativo alla valutazione delle risultanze probatorie. Il secondo motivo, infatti, attiene all’individuazione stessa dell’oggetto del presente giudizio di reclamo, da definire alla luce dei motivi di impugnazione e dell’effetto devolutivo da essi prodotto (in conformità alla qualificazione del reclamo alla Corte Federale di Appello che tendenzialmente si qualifica quale revisio prioris instantiae non quale novum judicium, cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020).

2.2.2. Il motivo di reclamo così proposto risulta fondato per le seguenti ragioni.

Nella decisione di primo grado non si rinviene, né nel dispositivo né nella parte relativa alle considerazioni di fatto e di diritto, alcuna pronuncia in ordine alla pretesa violazione, indicata nell’atto di deferimento, dell’art. 38, 1° co., C.G.S. da parte del sig. Alessandro Magazzeno. E ciò nonostante che i relativi motivi di incolpazione siano, dallo stesso Tribunale Federale Territoriale, ricordati nella parte in fatto della decisione (nella ricostruzione del fatto si richiama espressamente l’atto di deferimento e la ritenuta violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S., così come è descritta la pretesa condotta violenta attribuita al sig. Alessandro Magazzeno).

Allo stesso modo non si rinviene alcun riferimento, nel dispositivo e nella motivazione della decisione di primo grado, alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano, qualificata, sia nella decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale sia nel reclamo sollevato dalla Procura Federale Interregionale, come fattispecie di responsabilità oggettiva per la quale la Procura richiede, nel reclamo qui in esame, che sia irrogata alla A.S.D., previo accertamento della responsabilità disciplinare del sig. Magazzeno, la sanzione dell’ammenda di 800,00 (ottocento/00).

Si riscontrano, dunque, alla luce dei motivi di reclamo e del contenuto della pronuncia di riforma auspicata dalla Procura con l’atto di reclamo, due omissioni di pronuncia, relative: 1) al deferimento del sig. Alessandro Magazzeno per la pretesa violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S.; 2) e alla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano.

2.2.3. Le omissioni di pronuncia riscontrate nella decisione del Tribunale Federale Territoriale rappresentano una palese violazione, da parte della decisione di primo grado, del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, 6° co., Codice della Giustizia Sportiva CONI (e la cui violazione è chiaramente distinta dalla violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e decisione, che presuppone invece l’esistenza di una pronuncia, sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa, cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021).

2.2.4. Pertanto il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande ( rectius: su tutti i capi di deferimento), in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S., accogliendo il motivo di reclamo della Procura, deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice.

Di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e alla luce del ricordato art. 106, 2° co., C.G.S., l’oggetto del presente giudizio di reclamo si estende anche al capo di imputazione oggetto del secondo motivo di impugnazione – relativo alla presunta responsabilità disciplinare del sig. Alessandro Magazzeno per violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S. – e, per le ragioni poco sopra indicate, alla valutazione della connessa –  ma non automatica una volta superato, alla luce degli artt. 6 e 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il previgente modello della responsabilità oggettiva ed accolto quello della responsabilità aggravata (infra § 5 ss.) – responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano.

3. Dopo aver precisato, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di impugnazione, l’ambito oggettivo del presente giudizio, si può ora procedere all’esame del primo motivo di impugnazione.

Con esso la Procura Federale Interregionale denuncia la «erronea valutazione delle evidenze probatorie in ordine alla sussistenza della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva». Più in dettaglio, la Procura lamenta la erronea valutazione delle risultanze probatorie nell’accertamento della sussistenza, oltre che del motivo di deferimento fondato sulla pretesa violazione dell’art. 4, 1° co., C.G.S. (principi di lealtà, corretta e probità), degli specifici motivi di deferimento fondati: a) sulla pretesa violazione dell’art. 28, 1° co., C.G.S. (comportamento discriminatorio), esclusa dalla decisione di primo grado che ha prosciolto il Sig. Magazzeno ed ha negato la responsabilità ex art. 6, 2° co., C.G.S. della A.S.D. Atletico Faiano; b) sulla pretesa violazione dell’art. 38, 1° co., C.G.S. (condotta violenta) da parte del Sig. Magazzeno e sulla connessa pretesa responsabilità ex art. 6, 2° co., della A.S.D. Atletico Faiano, capi di deferimento di cui il giudice di primo grado ha completamente omesso l’esame, ma anch’essi devoluti al giudizio di codesta Corte Federale di Appello per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di reclamo (supra §§ 2.2.2.-2.2.4.).

3.1. - Anche il primo motivo di reclamo è meritevole di accoglimento.

La censura su cui esso si fonda – erronea valutazione delle evidenze probatorie – consente di esaminare, in modo unitario, la sussistenza del denunciato vizio in relazione all’accertamento di tutte le pretese violazioni appena descritte. Le risultanze istruttorie da esaminare, infatti, sono comuni all’accertamento della pretesa violazione da parte del Sig. Magazzeno sia dell’art. 28, 1° co., che dell’art. 38, 1° co., C.G.S., oltre che in generale dell’art. 4, 1° co., C.G.S. (e, per quanto si dirà, almeno in parte rilevano per l’accertamento della pretesa responsabilità aggravata della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S.). Pertanto, le valutazioni di seguito compiute in ordine alle fonti di prova riguardano tutti i capi di incolpazione appena indicati.

3.1.1. In ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, il reclamo della Procura Federale Interregionale denuncia che «Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha ingiustamente prosciolto il sig. Alessandro Magazzeno dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento, ritenendo erroneamente che non sia stato provato l’assunto accusatorio». In particolare, nel reclamo si legge: «nella parte motiva del provvedimento impugnato, il Giudice di prime cure riferisce che: “la copiosa documentazione prodotta dalla Procura Federale a supporto delle richieste di deferimento, evidenzia che la prova che il calciatore Alessandro Magazzeno abbia effettivamente pronunciato la frase a sfondo razziale non è stata raggiunta”; tutto ciò, secondo quanto riportato nella pronuncia gravata, in quanto il direttore di gara ed il commissario di campo non avrebbero refertato l’episodio oggetto della contestazione disciplinare».

Nella motivazione della decisione del Tribunale Federale Territoriale si legge, in modo parzialmente diverso da quanto appena riportato, quanto segue: «il TFT, esaminati gli atti e la copiosa documentazione prodotta dalla P.F. a supporto delle richieste di deferimento, evidenzia che la prova che il calciatore Alessandro Magazzeno abbia effettivamente pronunciato la frase a sfondo razziale non è stata raggiunta soprattutto alla luce delle «dichiarazioni rese, anche in sede di audizione innanzi alla P.F., dal DdG, dallo stesso calciatore Marega Moussa e dal Commissario di campo».

Il confronto evidenzia che nella decisione di primo grado il proscioglimento del sig. Magazzeno non risulta fondato sulla circostanza, indicata invece dal reclamo della Procura Federale Interregionale, che «il direttore di gara ed il commissario di campo non avrebbero refertato l’episodio oggetto della contestazione disciplinare». Piuttosto, il Tribunale Federale Territoriale fa riferimento, con una formula alquanto ellittica (o persino generica), alle «dichiarazioni rese, anche in sede di audizione innanzi alla P.F., dal DdG, dallo stesso calciatore Marega Moussa e dal Commissario di campo».

Tale ampio riferimento alle «dichiarazioni rese» non soltanto ma «anche» dinanzi alla Procura federale potrebbe, nella parte in cui ha riguardo al Direttore di Gara e al Commissario di campo, voler comprendere, nelle intenzioni dell’Organo giudicante di primo grado, non soltanto le “dichiarazioni” che risultano dai rapporti redatti da tali soggetti (rectius, secondo l’art. 61, 1° co., CGS, «i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare» attestati dai loro rapporti), ma anche (e tanto più) le dichiarazioni in senso proprio dagli stessi rese in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale risultanti in atti.

La stessa formulazione ellittica – «dichiarazioni rese, anche in sede di audizione innanzi alla P.F., (…)» – nella parte in cui si riferisce, invece, alle dichiarazioni rese dal calciatore sig. Marega Moussa possono essere riferite sia alle dichiarazioni dallo stesso rese al Direttore di Gara durante la partita e da quest’ultimo riportate nel suo referto, sia alle successive dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Procura federale.

3.1.2. Ciò chiarito in premessa, si può ora procedere all’esame delle ragioni che fondano l’accoglimento del motivo di impugnazione.

A tal fine è centrale il ruolo dell’art. 61, 1° co., C.G.S. relativo, per quanto qui interessa, ai mezzi di prova nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

Di fronte al motivo di impugnazione sollevato dalla Procura Federale Interregionale e alle parzialmente differenti ed ellittiche (o generiche) risultanze della motivazione di primo grado riportate nel § precedente, questa Corte osserva che l’art. 61, 1° co., C.G.S. da un lato individua, nel primo periodo del 1°comma, l’oggetto e l’efficacia probatoria dei rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e dei relativi eventuali supplementi – «fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare» (cfr. CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, n. 12/2019) –; dall’altro, nel secondo periodo del 1° comma, afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Pertanto, l’art. 61, 1° co. primo periodo, consente di affermare che il referto del Direttore di gara (o arbitro) e il rapporto del Commissario di campo fanno piena prova soltanto in ordine ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara; mentre la norma non esclude affatto che possano essere avvenuti fatti o tenuti comportamenti non risultanti dai rapporti degli ufficiali di gara. Ne discende che tali fonti non fanno prova anche del quod non e, pertanto, non impediscono che la prova di altri fatti accaduti o comportamenti tenuti possa essere ricavata aliunde (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022), attraverso altre fonti di prova o, più in generale, mezzi istruttori, fermo il principio del libero convincimento dell’organo giudicante (cfr. CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). Del resto, è lo stesso art. 61, 1° co., ad affermare, nel suo secondo periodo, che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale» (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 92/2021-2022; Id., n. 76/2021-2022; Id., n. 58/2020-2021).

Da quanto appena esposto discende che il rigetto da parte del Tribunale Federale Territoriale dell’incolpazione fondata sulla violazione dell’art. 28, 1° co., contrasterebbe – qualora il Tribunale avesse inteso escludere la responsabilità del sig. Magazzeno perché, come la Procura Federale nel reclamo sostiene, la circostanza non risultava dal referto del Direttore di gara o dal rapporto del Commissario di campo – con il significato dell’art. 61, 1° co. primo periodo, C.G.S.

3.1.3. Inoltre, l’art. 61, 1° co. secondo periodo, consente di valorizzare i risultati degli atti di indagine della Procura Federale (cfr. CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021), in particolare quando, come nel caso in esame, i rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo non contengano informazioni rilevanti e da essi percepite in via diretta.

Nel decidere il caso in esame, invece, il giudice di primo grado non ha provveduto ad una completa e corretta valutazione degli atti di indagine della Procura Federale, che lo avrebbero dovuto condurre, rispetto alle violazioni degli artt. 4, 1° co., 28, 1° co. e 38, 1° co., C.G.S., imputate al sig. Alessandro Magazzeno, ad affermare la responsabilità disciplinare di quest’ultimo e, di conseguenza, a valutare anche la connessa responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S.

Dai complessivi atti di indagine della Procura Federale Interregionale – sia gli atti di indagine originari, sia gli atti risultanti dal supplemento di indagine richiesto dalla Procura Generale dello Sport ai sensi dell’art. 51, 4° co., C.G.S. – risultano, infatti, le audizioni di quattro soggetti che in via diretta (de visu) dichiarano di aver assistito agli eventi – comportamento discriminatorio e condotta violenta – sui cui si fondano i capi di imputazione nei confronti del Sig. Magazzeno, personalmente individuato da tre dei soggetti indicati.

Più precisamente, il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dal:

- sig. Sergio Di Blasi, Presidente della A.S.D. Atletico Pisciotta (prima audizione del 18/06/2022 e seconda audizione del 15/09/2022, in atti). Dalle dichiarazioni rese emerge la testimonianza diretta sia in ordine alla condotta violenta (anche se indicata come pugno rivolto al viso e non alle spalle, come invece hanno dichiarato gli altri due testimoni diretti degli eventi, di seguito indicati), sia in ordine all’offesa a sfondo razziale in ragione del colore della pelle rivolta dal sig. Alessandro Magazzeno al sig. Marega Moussa;

- dal sig. Cappuccio Giuliano (audizione del 15/09/2022 in atti), calciatore della A.S.D. Atletico Pisciotta ma collocato in panchina. Egli dichiara di aver visto distintamente un giocatore dell’A.S.D. Atletico Faiano sferrare un pugno alla spalla del calciatore Marega Moussa e di aver sentito urlare la parola “n****”, ma senza essere in grado di individuare chi avesse sferrato il pugno e chi avesse urlato;

- dal sig. Cappuccio Carlo (audizione del 15/09/2022 in atti), segnato in distinta nella gara come massaggiatore ma tesserato con la A.S.D. Atletico Pisciotta in qualità di cassiere. Egli indica che il calciatore n. 17 dell’Atletico Faiano (sig. Alessandro Magazzeno) sferrava un pugno dietro la schiena, altezza spalla, al sig. Marega Moussa e pronunciava la frase discriminatoria “n**** di m****”, parole da lui sentite distintamente e rivolte in dialetto campano;

- dal sig. Caputo Roberto (audizione del 20/09/2022 in atti), calciatore che si trovava, al tempo degli eventi, direttamente accanto al compagno di squadra sig. Marega Moussa. Egli indica che a gioco fermo, senza alcun motivo, il giocatore n. 17 della A.S.D. Atletico Faiano, sig. Alessandro Magazzeno, si scagliava contro il sig. Marega Moussa sferrandogli un pugno tra la schiena e la nuca e rivolgendogli la frase discriminatoria già ricordata, specificando che la frase è stata pronunciata più volte con accento campano.

Alle dichiarazioni dei soggetti appena elencati, tra le quali riveste particolare importanza quella resa dal sig. Caputo Roberto perché si trovava direttamente accanto al sig. Marega Moussa, si aggiungono le dichiarazioni di conoscenza indiretta (de auditu) rese durante le indagini della Procura Federale. In particolare, quella del Sig. Armida Michele, allenatore della A.S.D. Atletico Pisciotta (audizione del 19/09/2022 in atti). Egli dichiara di non aver visto e sentito in via diretta, ma di aver appresso a fine gara, dunque non lontano dagli eventi, sia del pugno inferto che della frase discriminatoria dal racconto del Presidente Sergio di Blasi e dal racconto del calciatore Marega Moussa.

Per quanto attiene, infine, alle dichiarazioni rese dal sig. Marega Moussa, bisogna ricordare che le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano affatto una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021).

A tal fine, rispetto alle dichiarazioni del sig. Marega Moussa si evidenzia quanto segue:

- nell’immediatezza degli eventi denunciati il sig. Marega Moussa ha reso al Direttore di Gara (l’arbitro, sig. Marco Castello), come emerge dal referto di gara in atti, la dichiarazione di aver ricevuto insulti di tipo razzista dal calciatore n. 17 (sig. Alessandro Magazzeno), ai quali l’arbitro non aveva assistito in via diretta (avvenimento confermato dall’arbitro, sig. Marco Castello, anche nell’audizione dinanzi alla Procura Federale del giorno 07/07/2022);

- in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, in data 18/06/2022, il sig. Marega Moussa ha affermato, come emerge dal verbale di audizione in atti, di aver subito la condotta violenta ascritta al sig. Alessandro Magazzeno, ma nella dichiarazione non vi è riferimento anche alla frase discriminatoria: «si avvicinò a me e mi diede un pugno dietro la mia spalla, così subito mi girai per chiedergli perché mi avesse dato il pugno, ma lui mi parlava in dialetto e non capivo proprio tutto quello che diceva». Tale mancato riferimento non inficia la credibilità del sig. Marega Moussa o l’attendibilità del racconto, né il valore probatorio delle dichiarazioni da lui complessivamente rese, prima all’arbitro e poi in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, se si considera che: a) la dichiarazione resa nell’immediatezza dell’evento denunciato e verbalizzata dall’arbitro fa riferimento alla frase discriminatoria; b) la dichiarazione resa in sede di audizione in data 18/06/2022 nulla contiene in ordine alla frase discriminatoria, ma neppure la nega, dal momento che il sig. Marega Moussa afferma soltanto: «lui mi parlava in dialetto e non capivo proprio tutto quello che diceva»; c) in ogni caso, indipendentemente dalla chiara comprensione soggettiva della espressione discriminatoria da parte della persona offesa e dalla capacità di quest’ultima di riportarla fedelmente, deve essere considerata preminente la oggettiva offensività della frase utilizzata, nel caso in esame rilevata in via diretta da più soggetti, ed il particolare disvalore di ogni comportamento discriminatorio (cfr., in generale, CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 105/2020-2021). Un’offesa alla dignità della persona in ragione del colore della pelle è un comportamento discriminatorio che nega il diritto di ciascuno di essere riconosciuto come persona libera ed eguale (cfr. CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018).

3.1.4. Dagli atti di indagine della Procura Federale appena indicati emergono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrano, con ragionevole certezza, che le contestazioni disciplinari formulate nei confronti del Sig. Alessandro Magazzeno con l’atto di deferimento sono fondate, rispetto sia alla violazione dell’art. 28, 1° co., sia dell’art. 38, 1° co., oltre che, più in generale, dell’art. 4, 1° co., C.G.S.

Al riguardo, preme qui ricordare che lo standard probatorio da raggiungere per poter affermare la responsabilità disciplinare in ambito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); pertanto è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (v., ex multis, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 24/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, SS.UU., n. 13/2016). Tali principi generali valgono, come questa Corte ha già chiarito, anche quando si discuta di espressioni o comportamenti discriminatori (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023, che richiama Id., n. 92/2021-2022 e Id., n. 76/20212022).

4. Per quanto attiene alla determinazione della sanzione, bisogna in premessa osservare che sia il comportamento discriminatorio (art. 28, 1° co., C.G.S.) sia la condotta violenta (art. 38, 1° co., C.G.S.), qui accertati, determinano al contempo la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità affermati dall’art. 4, 1° co., C.G.S. In caso di violazione di tali obblighi, l’art. 4, 2° co., dichiara applicabili, per le persone fisiche, le sanzioni di cui all’art. 9, 1° co., lett. a, b, c, d, f, g, h.

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che le violazioni disciplinari indicate negli artt. 28, 1° co., e 38, 1° co., C.G.S. individuino specifiche forme di violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4, 2° co., norma da doversi pertanto reputare qui richiamata, per così dire, in combinato disposto con le norme degli artt. 28, 1° co., e 38, 1° co., C.G.S. Dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con gli obblighi generali appena ricordati, questa Corte ritiene di dover applicare soltanto le specifiche sanzioni previste per la violazione dell’art. 28, 1° co., e dell’art. 38, 1° co., C.G.S. Ricorre qui un’ipotesi di concorso materiale di illeciti disciplinari che comporta il cumulo delle sanzioni previste per ciascun illecito.

4.1. Pertanto, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, per la violazione di cui all’art. 28, 1° co., C.G.S. (Comportamenti discriminatori), alla luce della sanzione edittale prevista dal comma 2 dello stesso articolo per il calciatore che commetta una violazione di cui al comma 1, si ritiene giusta e proporzionata la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara.

Per la violazione di cui all’art. 38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori), nel caso di specie in ragione della particolare gravità della condotta violenta, che emerge dalla tipologia della condotta – pugno inferto alle spalle – dalla intenzionalità della stessa (cfr. CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023), dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata – a gioco fermo (cfr. CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023) – si reputa giusta e proporzionata la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 in caso di particolare gravità della condotta, pari a 5 (cinque) giornate di squalifica.

Per l’effetto, è irrogata al sig. Alessandro Magazzeno la squalifica per complessive 15 (quindici) giornate.

5. L’accertamento della responsabilità del sig. Magazzeno, al tempo tesserato della A.S.D. Atletico Faiano, impone ora di esaminare la sussistenza dei presupposti per affermare, come richiede il reclamo della Procura Federale Interregionale reiterando quanto già richiesto in primo grado, la responsabilità della A.S.D. Atletico Faiano ai sensi dell’art. 6, 2° co., C.G.S.

In base a tale norma, relativa alla responsabilità dei sodalizi sportivi, la società – termine che alla luce dell’art. 1, 2° co., C.G.S. indica sia le società che le associazioni sportive – «risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2». Si tratta, alla luce dei testi degli artt. 6 e 7 del vigente C.G.S., non già di una responsabilità oggettiva come prospettano la decisione di primo grado e il reclamo della Procura Federale Interregionale, ma di un’ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che la società secondo l’art. 7 può fornire, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all’art. 7, 5° co., dello Statuto FIGC, fa riferimento (e la cui valutazione è rimessa all’Organo di giustizia).

5.1. Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il nuovo C.G.S. della FIGC ha segnato, attraverso i nuovi artt. 6 e 7, il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva (che già aveva incontrato alcuni temperamenti, cfr. CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 124/2015-2016; CFA, Sez. I, n. 21/2014-2015), a quello della responsabilità aggravata o presunta (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).

L’art. 4, 2° co., del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio ubi commoda, ibi et incommoda (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società «per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto» (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020).

Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, 2° co., configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, 2° co., si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità per colpa. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022).

5.2. Nel caso di specie, tuttavia, la A.S.D. Atletico Faiano nulla ha dedotto al riguardo nella memoria difensiva di primo grado; e nel presente grado di giudizio la volontaria contumacia ha precluso alla stessa di fornire la eventuale prova di cui all’art. 7 C.G.S., volta a superare la presunzione di colpa o ad attenuare gli effetti della responsabilità. La A.S.D. Atletico Faiano, qualora si fosse costituita e difesa, avrebbe potuto produrre nel giudizio di reclamo, in forza dell’art. 101, 3° co., C.G.S., i documenti utili ai fini dell’art. 7 C.G.S. Una produzione documentale non preclusa, sia perché nel precedente grado di giudizio la A.S.D. Atletico Faiano si era costituita e non era rimasta del tutto inerte, ma si era comunque difesa seppure sulla base della qualificazione della responsabilità come oggettiva (cfr. sulla preclusione per la parte rimasta inerte nel precedente grado CFA, SS.UU., n. 115/20202021; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020); sia perché nel caso di specie non avrebbe operato il divieto dei nova, dal momento che l’eccezione fondata sull’art. 7 C.G.S. non avrebbe rappresentato un’eccezione nuova, ma un’eccezione conseguente alla diversa qualificazione giuridica della responsabilità da oggettiva, come era stata qualificata in primo grado e nello stesso atto di deferimento, ad aggravata, come è stata ritenuta da questa Corte.

Soltanto dopo quella allegazione e prova la Corte avrebbe potuto, come richiede l’art. 7 C.G.S., valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, 5° co, dello Statuto FIGC (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). In mancanza non si può ritenere superata la presunzione di colpa.

5.3. Anche se nel caso di specie non è stata superata, per le ragioni appena chiarite, la presunzione di colpa che discende dall’art. 6, 2° co., C.G.S. a carico della A.S.D. Atletico Faiano, la Corte al fine individuare la sanzione, in mancanza della determinazione edittale della stessa, deve operare secondo il criterio dell’equità (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 50/2016) ed osservare, nella sua concreta determinazione, i criteri della gradualità e della proporzionalità della pena, senza operare una mera trasposizione sulla A.S.D. Atletico Faiano della responsabilità del tesserato.

Già nel sistema della responsabilità oggettiva delle società si richiedeva la graduazione della pena e non la mera trasposizione della responsabilità nei confronti della società responsabile (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; Id., n. 114/2019-2020; Id., n. 90/2019-2020). Tale criterio, quale principio generale, deve tanto più valere nell’attuale sistema della responsabilità aggravata (o della colpa presunta) e resta chiaramente distinto dalla riconoscibilità della scriminante o dell’attenuante di cui all’art. 7, che nel caso in esame non risulta eccepita e provata né in primo grado, né nel presente grado di giudizio, vista la contumacia della A.S.D. Atletico Faiano. Per le ragioni appena indicate, questa Corte ritiene equa e proporzionata la irrogazione alla A.S.D. Atletico Faiano della sanzione dell’ammenda pari ad 800,00 (ottocento/00)

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Magazzeno la squalifica di 15 (quindici) giornate;

- alla A.S.D. Atletico Faiano l’ammenda di 800,00 (ottocento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Maria Marzocco                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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