F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 165/CSA pubblicata del 13 Marzo 2023 – AS Roma Srl-Sig. Josè Dos Santos Mourinho

Decisione n. 165/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 202/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Michele Messina – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 202/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 161 del 01.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2023, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l’ Avv. Antonio Conte, il General Counsel Lorenzo Vitali nonché il sig. Josè Dos Santos Mourinho;

sentiti l’arbitro, l’assistente n.1, l’assistente n.2 e il IV ufficiale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 3 marzo 2023, la società A.S. Roma S.r.l. e il Sig. Josè Dos Santos Mourinho presentavano reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata nel C.u. n. 161 del primo marzo 2023, con la quale venivano irrogate la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28 febbraio 2023 «per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive».

Le parti reclamanti, nel merito, ritengono detta sanzione sproporzionata, ingiusta ed erroneamente afflittiva.  Contestano, in particolare, la ricostruzione dei fatti verificatisi all’inizio del secondo tempo della gara di cui è giudizio. Sostengono in questa direzione che l’infrazione contestata non sarebbe stata commessa e che, comunque, sarebbe dipesa da condotte e comportamenti del IV ufficiale, sig. Serra, che rifletterebbero profili di natura arbitraria quanto all’esercizio del potere riconosciuto alla funzione di componente del corpo arbitrale.

In tale prospettiva, a corredo dell’atto di reclamo, depositavano in pari data istanza urgente di sospensione della sanzione irrogata.

La domanda cautelare veniva motivata sia in punto di fumus che di periculum alla luce di altro procedimento pendente innanzi alla Procura Federale FIGC, di cui alla pratica n.

681pf22-23, avente ad oggetto i medesimi fatti qui in contestazione.

Concludevano chiedendo:

a) di sospendere in via preventiva e cautelare la sanzione irrogata, considerate le prove addotte;

b) di acquisire il fascicolo della Procura Federale, poc’anzi indicato, considerandolo elemento probatorio prevalente e privilegiato all’interno del presente procedimento;

c) di fissare udienza di discussione del merito del presente reclamo successivamente alla conclusione del procedimento avviato dalla Procura Federale, concedendo breve termine per note sintetiche prima di tale udienza;

d) successivamente, all’udienza di merito, di revocare le sanzioni irrogate per le motivazioni esposte in reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Vale, anzitutto, premettere che, all’esito della prima udienza di trattazione del 4 marzo 2023, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse maturo per la decisione in ragione della ravvisata necessità di approfondire profili della vicenda in esame non sufficientemente esplorati.

E, invero, il materiale probatorio all’epoca nella disponibilità di questa Corte era rappresentato esclusivamente dai referti degli ufficiali di gara, i cui contenuti descrittivi necessitavano, peraltro, di opportuni chiarimenti onde circostanziare le dinamiche delle vicende ivi riportate, vieppiù alla luce delle contestazioni mosse dalle parti reclamanti. Ciò nondimeno, in quella sede, si è rivelato non praticabile il pur doveroso approfondimento istruttorio in ragione della sopravvenuta difficoltà di poter acquisire elementi di maggior dettaglio, anzitutto, da parte del sig. Serra, IV ufficiale della gara in argomento, che, per circostanze di tempo e di luogo, pur contattato dalla Segreteria di questa Corte, non era in grado di garantire una proficua audizione nel rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’udienza da remoto.

In ragione di ciò, e alla luce della dichiarata esistenza di un procedimento aperto dalla Procura Federale avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è giudizio, si è rivelato, dunque, indispensabile differire in prosieguo la detta audizione e acquisire gli atti di indagine all’epoca svolti, a partire dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara, elementi decisivi per il procedimento sportivo, come di seguito meglio evidenziato. La Corte, dunque, si è vista costretta a rinviare l’udienza di trattazione al 10 marzo 2023 e, nelle more dei suddetti accertamenti coevamente disposti, al fine di assicurare effettiva tutela alle posizioni soggettive azionate dalle parti reclamanti, suscettive nell’alternativa di una compromissione altrimenti irreversibile, ha ordinato, altresì, in accoglimento dell’istanza cautelare e impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, la sospensione dell’efficacia della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Nel prosieguo, il Procuratore Federale, in riscontro alla suindicata ordinanza, con sua nota del 7 marzo 2023, ha trasmesso a questo Organo giudicante il materiale probatorio acquisito, corredato della relazione redatta dal suo ufficio.

Le suddette acquisizioni istruttorie si sono ulteriormente arricchite nel corso dell’udienza di trattazione a seguito e per effetto dell’audizione, a chiarimento, dell’arbitro, degli assistenti e del IV ufficiale, rendendo così il procedimento finalmente pronto per la sua definizione.

Ciò posto, in via preliminare, è, anzitutto, opportuno svolgere alcune considerazioni sul giudizio di cui è causa.

In primo luogo, va chiarito che l’ambito di competenza del giudizio sportivo di primo e secondo grado è inerente, in via esclusiva, alla gara (art. 65 C.G.S.) e non ha a oggetto profili strettamente disciplinari, segnatamente quanto alla condotta del sig. Serra, peraltro già all’attenzione dell’organo requirente.

In seconda battuta, in riferimento ai mezzi di prova utilizzabili da questa Corte, con riguardo ai filmati, va ulteriormente precisato, ex art. 61 C.G.S., che il Giudice della gara ha «facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (comma 2),  o, mediante una dettagliata procedura, «limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR» (comma 3).

Come evidenziato in letteratura e nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, le riprese televisive o altri filmati, purché muniti di piena garanzia tecnica e documentale, possono essere utilizzati unicamente ai fini della corretta irrogazione di sanzioni disciplinari, tutte le volte in cui l’arbitro è occorso in un errore di persona all’atto dell’assegnazione della sanzione. Tale circostanza dà vita a una semplice eccezione alla regola riportata dal primo comma dell’articolo in esame. Eccezione che non contempla alcuna altra possibilità di applicazione estensiva, ma è finalizzata soltanto alla corretta individuazione del soggetto destinatario della sanzione (ammonizione o espulsione). Anche il terzo comma risponde alla identica finalità di razionalizzare e contenere l’utilizzo della prova televisiva per le gare organizzate dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B. Detta utilizzazione deve essere operata, in via esclusiva, nei casi di: a) condotta violenta, b) condotta gravemente antisportiva; c) espressioni blasfeme, quando le stesse non siano state viste dall’arbitro o ritenute rilevanti dall’addetto alla VAR.

All’interno della descritta cornice normativa, ben si comprende perché è netta la posizione della giurisprudenza sportiva secondo cui, per tutto ciò che concerne gli accadimenti di un incontro, mezzo probatorio di riferimento sono i rapporti degli ufficiali di gara, che hanno fede assolutamente privilegiata, ex art. 61, comma 1, C.G.S.

Sul punto, l’ampia produzione dei giudici sportivi non ha mai mutato orientamento circa l’assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). È, dunque, in via complementare che gli organi di giustizia sportiva, a mente sempre del comma 1 del citato articolo 61, «possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Nella suddetta prospettiva, il Collegio, come era sua intenzione fin dal giudizio cautelare, ha ritenuto di sentire la quaterna arbitrale, allo scopo di chiarire in tutti i suoi punti le vicende occorse.

La Corte, in questa direzione, ha inteso interrogare l’arbitro, gli assistenti e il IV ufficiale sia in merito a quanto accaduto sul terreno di gioco, sia in riferimento agli eventi del post partita, quando il sig. Mourinho si è recato negli spogliatoi degli ufficiali di gara. Orbene, questi ultimi hanno confermato in maniera decisa e circostanziata tutti gli avvenimenti indicati nel referto.

In particolare, il direttore di gara e il IV ufficiale hanno ribadito, entrambi con assoluta fermezza, come dichiarato anche alla Procura federale, che il provvedimento di espulsione è stato deciso esclusivamente dal sig. Piccinini, arbitro appunto dell’incontro, per il comportamento provocatorio serbato e reiterato dal sig. Mourinho nei confronti del IV ufficiale.

Segnatamente, il sig. Piccinini, nel descrivere i fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ha, sul punto, meglio circostanziato la descrizione compendiata nell’originario referto, a tali fini evidenziando come il sig. Mourinho, allontanatosi dall’area tecnica, avesse oltremodo indugiato nella sua insistita azione di protesta, giungendo quasi a contatto con il IV ufficiale di gara e puntandogli il dito contro.

Il sig. Serra, dal canto suo, nel confermare la suddetta dinamica, ha ribadito categoricamente, a più riprese, di non aver pronunciato alcuna frase provocatoria o offensiva all’indirizzo dell’allenatore della Roma.

Tutta la quaterna arbitrale ha poi ulteriormente confermato, all’unisono, quanto redatto nel referto di gara in merito al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal sig. Mourinho negli spogliatoi [art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S].

Sotto diverso profilo, nemmeno può essere sottaciuto che, in disparte quanto già sopra evidenziato sui limiti normativi all’utilizzo delle prove video, gli elementi trasmessi dalla Procura Federale non riflettono univoca e concludente valenza dimostrativa quanto alle (ad oggi) presunte espressioni offensive pronunciate dal IV ufficiale all’indirizzo del sig. Mourinho.

Le dichiarazioni rese dall’allenatore della Roma, pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui al primo comma dell’articolo 61 comma 1 del Codice di giustizia sportiva.

D’altro canto, anche a voler prescindere dai più volte richiamati vincoli normativi, quod non, nemmeno potrebbe essere qui condiviso l’approdo cui giungono, con inaccettabile pretesa di automaticità, le parti reclamanti.

Segnatamente, la pretesa valenza di innesco che le suddette parti attribuiscono alla condotta del sig. Serra – la cui rilevanza a fini disciplinari non spetta a questa Corte accertare – nel processo eziologico dei fatti in addebito giustificherebbe, in via di mera tesi, il riconoscimento dell’attenuante della provocazione [cfr. art. 13 comma 1, lett. a), C.G.S.] cui si correlerebbe come possibile conseguenza, ma solo con riferimento al primo episodio, esclusivamente una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Di contro, il suddetto antefatto, ammesso che si sia verificato nei termini descritti dalle parti reclamanti, evenienza qui non dimostrata per le ragioni già sopra evidenziate, non potrebbe giammai valere come esimente per una condotta che già rispetto al primo episodio obiettivamente travalica i limiti della continenza.

Di poi, nel costrutto difensivo, risulta inspiegabilmente ridimensionata la rilevanza giuridica della condotta tenuta dal sig. Mourinho all’interno dello spogliatoio che, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, indugiava in espressioni offensive («sei un bugiardo», «non sei un uomo») ovvero gravemente allusive sulla presunta parzialità del suddetto ufficiale di gara («mi hai fatto buttare fuori perché sei di Torino e domenica c’è Roma – Juventus»).

È, infatti, di tutta evidenza come rispetto a tale ulteriore segmento della condotta in addebito assuma, comunque, valenza neutra il preteso atteggiamento irriguardoso che il sig. Serra, nella ricostruzione privilegiata dalle parti reclamanti, avrebbe tenuto al 2° minuto di gioco del secondo tempo.

In disparte i profili di manifesta sproporzionalità della reazione del sig. Mourinho, non può essere, infatti, qui obliata la significativa distanza temporale che passa tra i due eventi sì da spezzare inevitabilmente quel legame di necessaria “immediatezza” da ritenersi, viceversa, consustanziale alla fattispecie di attenuante qui in esame ai fini della sua concreta configurabilità [id est art. 13 comma 1, lett. a) C.G.S.].

Sì che, in definitiva, sia in ragione di quanto dichiarato con risolutezza dagli ufficiali di gara nel giudizio che occupa, sia in virtù degli elementi a disposizione dell’istruttoria svolta dalla Procura federale, che non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante (art. 18 C.G.S.).

E, infatti, tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto nemmeno può essere revocata in dubbio l’equità sottesa alla sanzione comminata dal Giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00, laddove il minimo edittale previsto dal Codice di giustizia sportiva già solo per un unico episodio di condotta ingiuriosa e irriguardosa è pari a 2 giornate di squalifica.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL VICE PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                            Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it